domenica 24 luglio 2011

Carcere per traffico droghe. Corte Costituzionale: non obbligatorio

Nei procedimenti per traffico di sostanze stupefacenti il giudice non ha piu' l'obbligo di disporre la custodia in carcere dell'indagato, ma puo' applicare misure alternative se, nel caso concreto, vengono acquisiti elementi specifici da cui risulti che le esigenze cautelari siano comunque soddisfatte.


 Lo ha stabilito la Corte costituzionale che ha dichiarato la parziale illegittimita' costituzionale del comma tre dell'articolo 275 del codice di procedura penale,che era stato modificato dal decreto sicurezza.La pronuncia depositata oggi e' sulla falsariga di quella che un anno fa boccio' l'obbligo di disporre per i reati di violenza sessuale, come unica misura cautelare, quella della carcerazione preventiva, cosi' come avviene nel nostro ordinamento solo per i reati di mafia, ritenendolo in contrasto con i principi di uguaglianza e ragionevolezza (articolo 3 della Costituzione), di inviolabilita' della liberta' personale (articolo 13) e della presunzione di non colpevolezza ( articolo 27) e parlando di una 'ingiustificata parificazione' con i procedimenti per reati di mafia.
Una parificazione che non ci puo' essere nemmeno in questo caso, portato all'attenzione della Consulta da un giudice di Torino: l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, spiega la Corte nella sentenza 231 depositata oggi (redattore Giuseppe Frigo), 'non postula necessariamente la creazione di una struttura complessa e e gerarchicamente ordinata'. Si tratta infatti di un reato che puo' essere commesso da un 'sodalizio internazionale', ma anche da un 'piccolo gruppo', a volte persino ristretto 'a un ambito familiare', con mezzi 'modesti e semplici' e in 'un'area limitata'. Per questo 'non e' possibile enucleare una regola di esperienza , secondo la quale la custodia cautelare sarebbe l'unico strumento a fronteggiare le esigenze cautelari'. 'In un significativo numero di casi', queste esigenze, fa notare la Corte, 'potrebbero trovare risposta in misure diverse e meno afflittive', comunque in grado di 'assicurare la separazione dell'indiziato dal contesto delinquenziale e a impedire la reiterazione del reato'.



fonte: droghe aduc.it


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