“Le vessazioni e l’art.27: la rieducazione” di Francesco dal carcere di Augusta
Caro amico lettore,
le condizioni di vita di un carcere incidono molto sull’aggressività dei carcerati e dei carcerieri. La salubrità delle prigioni, intesa non solo come vivibilità dei luoghi ma anche come tica dei rapporti fra tutti gli abitanti, è un fortissimo deterrente contro i rigurgiti della cultura del “machismo”.
Ed è un argine potente alla vessazione che, ben più dei pestaggi, dilaga nelle galere italiane ostacolando la costruzione di una pena sensata.
La vessazione è il frutto avvelenato della “filosofia del camoscio” e “dell’accamosciato” che relega i detenuti ad animali da controllare e trasforma gli operatori più disponibili in personaggi di cui diffidare perché troppo vicini al camoscio.
Questo avanzo di barbarie è un modo distorto per esprimere la pur comprensibile esigenza di non confondere i ruoli all’interno dell’istituzione totale e, quindi, ddi combattere il rischio di “osmosi”; ma trasfigura il significato della pena e la professionalità degli operatori.
“Accamosciato” è un termine molto usato dagli agenti. L’ho ascoltato da un ispettore mentre parlava con un volontario ringhiando un sorriso beffardo, di scherno. Miserrimo! E’ un modo per marcare distanza.
La verità è che nei nostri carceri la vessazione è tentacolare.
In un contesto verticistico dove l’unico titolo di merito sembra essere l’anzianità o il grado e si comunica per ordini di servizio formali, l’atteggiamento vessatorio rischia di diventare la modalità di comunicazione e di gestione del carcere.
“Ti pitto” (ti dipingo, in siciliano) è la minaccia del rapporto disciplinare sbandierata dai superiori verso i sottoposti, carcerati o carcerieri che siano.
La minaccia paralizza trasformando il poliziotto o il detenuto in un mero esecutore privo di qualsiasi capacità critica.
Il detenuto è fortemente esposto al ricatto di essere “pittato” per aver violato qualche regola interna (anche quelle più formali e insensate) e, quindi, di perdere i benefici premiali.
Appendere una foto al muro, rifiutare un lavoro, spostare i mobili della cella senza permesso…si può incorrere in un rapporto anche per questo.
“Il detenuto mi ha apostrofato in arabo” scrive l’agente di turno sardo, calabrese, napoletano, siciliano nel “rapportino” che prelude alla sanzione disciplinare.
“Da quanto tempo non ci facciamo una bella perquisa?” dice un altro agente al detenuto che fa parte della “commissione vitto” e che ha rilevato, coerentemente alla sua funzione, la scarsa qualità del cibo. E il detenuto come reagisce? Rinuncia all’incarico.
Chi rivendica i propri diritti, presenta reclami, denuncia vessazioni, chi, insomma, si rivolge all’istituzione per segnalare irregolarità, abusi, disfunzioni nel rispetto della legge e senza offendere nessuno, rischia di essere punito, trasferito (come successo a me), isolato se detenuto; emarginato, spostato di servizio, rapportato se è un agente.
La vessazione qualifica il potere, dà forza all’autorità ma è sempre gratuita. Fa parte di quel bagaglio di “afflittività” aggiuntiva aborrita dalla legge perché totalmente antieducativa.
Il carcere più avveniristico, fucina dei più promettenti progetti rieducativi, è destinato al fallimento se la quotidianità si consuma sul terreno delle piccole variazioni.
Può sembrare una cosa stupida ma certi gesti…le chiavi sbattute ripetutamente sul blindato da un agente mentre sei nel bagno, un segnale “freddo” nell’unico momento di privacy della vita di un detenuto. Oppure la luce della pila puntata in faccia che ti sveglia in piena notte durante la conta. In tutti questi anni di carcere sono tanti di questi episodi. Quotidiani!
Forse questa è la cosa più odiosa: l’autorità di queste persone che gli permette di dire e di fare certe cose sono nefande nequizie che talvolta consentono l’offesa e il ludibrio della dignità dell’uomo detenuto.
Alla fine ti dovresti sentire “trattato”, sei sempre e comunque “trattato, in questo senso devo dire che sono stato trattato peggio di un animale perché gli animali non capiscono.
Quando la legge parla di “trattamento rieducativo” non prende l’adesione supina del detenuto alle regole interne del carcere, spesso anacronistiche e usate in modo vessatorio. Pretende che i carcerieri lavorino per la partecipazione attiva, motivata, consapevole del detenuto alle attività organizzate durante la giornata. Pretende che si dia ascolto alle sue richieste, soprattutto quando si rivolge all’istituzione per la tutela dei propri diritti.
Tutto questo significa riconoscerlo come persona. E restituire dignità ed efficacia al trattamento.
Le linee guida della legge che nel 1975 e poi nel 2000 ha riformato l’ordinamento penitenziario italiano, inteso come normativa che presiede all’esecuzione della pena, sono inequivocabilmente rinvenibili nella Carta Costituzionale all’art 27, comma 2,3.
Di tali indicazioni è immediatamente visibile il riflesso nei principi direttivi della legge laddove (art. 1 comma 6) si fa menzione di un trattamento rieducativo, ovviamente rivolto ai condannati. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti. In aggiunta alla regola dell’umanità del trattamento, nella norma viene sancita, rispetto al dettato costituzionale, quella del rispetto della dignità del detenuto, molto importante in quanto introduce il principio dell’autodeterminazione dello stesso.
Pertanto solo uno sviluppo centrato sull’umanità che si basi sul pieno rispetto dei diritti umani può guidare verso uno sviluppo equo e adeguato di ognuno dei “ristretti”.
E’ un concetto forte a sostegno di uno sviluppo coerente indirizzato alla costruzione di un carcere in cui il conflitto sia sostituito dal dialogo e da una cultura basata ssul senso di GIUSTIZIA.
Il trattamento, come precisato nell’art.1 del Regolamento di esecuzione, consiste nell’offerta di interventi diretti a sostenere nei detenuti i loro interessi umani, culturali e professionali e diretto a promuovere un processo di modificazione degli atteggiamenti che sono di ostacolo a una costruttiva partecipazione sciale.
Il nostro ordinamento penale edificato ull’assioma della funzione rieducativa della pena espresso all’art.27 è il prodotto sapiente di molteplici interventi legislativi che, talvolta, presenta talune discrasie contenutistiche.
E’ notorio che il legislatore costituzionale espressamente statuisca all’art. 27 comma 3:”le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.
Ciò che immediatamente si rileva è l’inserimento della “rieducazione” come obbiettivo tendenziale perseguibile. In particolare la rieducazione come obbiettivo perseguito (art. 27 comma 3 e art.25 comma 2) allude al processo di riappropriazione, da parte del reo, dei supremi principi della convivenza sociale. Su questa bifronte linea, “vessazione-rieducazione”, è lo stato di cose in cui versa il carcere italiano.
La vessazione è una vergogna per l’uomo detenuto, bisogna dire “BASTA!” a questo sopruso. Una limitazione al DIRITTO che ha il sapore di un ulteriore fattore di aggravata afflizione della pena.
Vi lascio riflettere!!!
Ricevuta, copiata e pubblicata
Ha una voce e se ce l’ha
La sentono solo le madri.
Quando un corpo
Si agiterà inerme
E l’ultimo laccio sarà sciolto
Qualcuno penserà
Al numero da assegnare
Ad un letto che puzza
Ancora di cadavere.
Sarà così anche questa volta
E non si accorgeranno
Della nullità del loro tempo
E della loro vuota baldaza.
Così vuole la prassi
Dell’indifferenza
Di chi si sente pulito
Candido e innocente.
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