art. 18 dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n.354) e dall’37 del regolamento di esecuzione (D.P.R 30 giugno 2000, n. 230)."Il detenuto può ricevere anche visite da terze persone, cioè persone diverse dai familiari e dai conviventi. Per essere autorizzato deve inoltrare una domanda scritta al direttore dell’istituto, specificando i dati anagrafici completi delle persone che vuole incontrare e i motivi per i quali richiede il colloquio. La direzione, o l’autorità giudiziaria nel caso di persone in attesa di giudizio, effettueranno i controlli sulle persone indicate prima di concedere o negare l’autorizzazione."
Carcere di Marassi , dicembre 2010:
Il detenuto XY presenta regolare richiesta di ottenere colloqui con persona non a lui congiunta nè convivente
Carcere di Marassi, marzo 2011:
La richiesta non è ancora stata approvata, pur trattandosi di persona incensurata. E' alla firma, sospesa!!!!
Tre mesi per una firma?!?
Prima legge di Parkinson:
Il lavoro si espande fino ad occupare tutto il tempo disponibile; più è il tempo, più il lavoro sembra importante e impegnativo
Il lavoro si espande fino ad occupare tutto il tempo disponibile; più è il tempo, più il lavoro sembra importante e impegnativo
Nessun commento:
Posta un commento