domenica 20 marzo 2011

VADEMECUM PER DETENUTI


Guida per i detenuti

Regole di vita in carcere Leggi penitenziarie Detenuti stranieri Multe e spese
   
Questa guida intende agevolare i detenuti nella comprensione delle leggi penitenziarie italiane e delle regole che disciplinano il regime penitenziario. I testi normalmente a disposizione, infatti, trattano questi argomenti in maniera molto tecnica, con un linguaggio adatto più a degli avvocati, che a persone con un normale livello di istruzione, come quello posseduto dalla maggioranza dei detenuti.

La nostra principale preoccupazione è stata quella di rendere le informazioni comprensibili a tutti: abbiamo spiegato con parole semplici quali sono i diritti ed i doveri dei detenuti, ma abbiamo anche consigliato i comportamenti più opportuni, nelle varie situazioni che si possono verificare dal momento dell’ingresso nell’istituto e fino alla scarcerazione.

La guida è disponibile in sette lingue: italiano, albanese, arabo, francese, inglese, serbo – croato e spagnolo.

Il primo capitolo della guida riguarda proprio questo “percorso”, che inizia con la perquisizione, il ritiro degli oggetti personali, l’immatricolazione. Già in questa fase è necessario conoscere le modalità per comunicare all’esterno, ad esempio per avvertire i famigliari, nominare un avvocato, oppure contattare le autorità consolari del proprio paese, per quel che riguarda gli stranieri. Inoltre forniamo suggerimenti ed indicazioni pratiche per tutelare la propria salute, oltre che per gestire nel modo migliore i rapporti con gli operatori e le strutture sociosanitarie.

Con il secondo capitolo passiamo a spiegare le leggi che regolano il processo, i riti alternativi, i ricorsi e, infine, l’ammissione ai benefici penitenziari ed alle misure alternative alla detenzione.

Il terzo capitolo tratta delle possibilità di rinnovo del permesso di soggiorno (per chi l’aveva al momento dell’arresto), le norme che regolano l’estradizione e l’espulsione, etc.

Il quarto e ultimo capitolo riguarda le conseguenze economiche della condanna: le multe, le spese processuali, il risarcimento dei danni alla parte lesa.

Sommario

Vita dell’istituto e rapporto con gli operatori

Le prime ore da detenuto
Le norme di comportamento
Il personale dell’Istituto
I colloqui e le telefonate
La spesa
La “domandina”
Le scuole, la formazione professionale, le attività culturali e sportive
Il Centro Servizi Sociali Adulti (C.S.S.A.)
Il Servizio Tossicodipendenze (Ser.T.)
L'Associazione Club Alcolisti in Trattamento (ACAT)
Tutela della salute:
Regole generali per una vita in carcere più sana possibile
L’importanza dell’igiene
Le regole per la pulizia
Rapporti con il servizio sanitario

Leggi di maggior interesse penitenziario

Il Patrocinio a spese dello Stato
Cause giuridiche di restrizione in carcere
Il processo e le varie forme di giudizio:
Il giudizio abbreviato
Il patteggiamento
Citazione diretta davanti al Giudice Monocratico
Il giudizio direttissimo
Il giudizio immediato
Il giudizio ordinario
I benefici penitenziari e le misure alternative alla detenzione:
La liberazione anticipata
I permessi premio
Il lavoro esterno
La semilibertà
L’affidamento ai servizi sociali
L’affidamento in prova in “casi particolari”
L’ammissione alle misure alternative per condannati affetti da A.I.D.S. conclamato o da grave deficienza immunitaria
La detenzione domiciliare

Gestione dei rapporti giuridici con le istituzioni per i detenuti stranieri

Il riesame della pericolosità sociale e la revoca dell’espulsione
Il rinnovo del permesso di soggiorno
Le regole penitenziarie europee (Racc. Com. dei Min. del Con. d’Europa 12.2 87)
Trasferimento all’estero delle persone condannate:      
Come si chiede il trasferimento
Cosa succede dopo il trasferimento
L’estradizione

Gestione dei rapporti economici con le istituzioni

La multa e l’ammenda (conversione in libertà controllata utile)
Le spese processuali e di mantenimento in carcere
Il risarcimento del danno
L’iscrizione al Collocamento
L’indennità di disoccupazione
Vita dell’istituto e rapporto con gli operatori


Le prime ore da detenuto

Questa guida le è stata consegnata assieme alla fornitura (lenzuola, piatti, etc.) e le serve per capire cosa le sta succedendo, come esercitare i diritti che le sono riconosciuti e conoscere le regole che è tenuto a rispettare. Lei è già passato per l’Ufficio Matricola, dove è stato perquisito, le hanno preso le impronte, le foto e i dati anagrafici.
In Matricola le chiedono anche se ha problemi di convivenza con gli altri detenuti e, se ne ha, lo faccia presente, per la sua sicurezza.
Le hanno tolto i soldi e tutti gli oggetti di valore (anelli, catenine, etc.), l’orologio, la cintura, e gli altri oggetti che necessitano di un controllo: in seguito potrà richiedere, con domanda scritta indirizzata al Direttore, la restituzione della cintura, dell’orologio (se non ha un valore superiore ai 155 Euro).
Viene visitato dal dottore che le chiede, tra le altre cose, se è tossicodipendente: la sua dichiarazione è importante, perché da essa dipenderà il tipo di trattamento cui sarà sottoposto.
Terminate le operazioni collegate all’ingresso, sarà accompagnato nella sua stanza. L’agente le darà un foglio, nel quale sono descritte le condizioni della stanza. Prima di firmarlocontrolli che tutti gli oggetti siano nelle condizioni descritte e, se c’è qualcosa di rotto, chieda che sia scritto sul foglio, perché eventuali danni riscontrati in seguito, durante o al termine della sua permanenza, le saranno addebitati.
Se si trova in regime di isolamento è perché lo ha disposto il magistrato e rimarrà isolato fino a quando la disposizione non verrà revocata.
È stato informato del suo diritto di avvertire i familiari (o altre persone) che si trova in carcere. Lo può fare con un telegramma, o con una lettera. Le spese postali sono a suo carico ma, se non ha soldi, l’amministrazione si fa carico della spedizione della lettera (a busta aperta), o del telegramma.
Nel telegramma può solamente dare notizia del suo ingresso nell’istituto, dalla libertà o per trasferimento da un altro carcere. Può chiedere, con una domandina, il necessario (francobollo e carta) per la lettera, oppure l’inoltro del telegramma a spese dell’amministrazione. Si ricordi di specificare che chiede questo perché si trova senza soldi.
Se non ha un difensore, può nominarlo: chieda di andare all’Ufficio Matricola, dove trova l’albo degli avvocati del circondario. (La lettera o il telegramma del precedente paragrafo possono essere inviati anche al difensore nominato).
Se lei è straniero può chiedere che l’Ambasciata o il Consolato del suo paese siano avvertiti del suo arresto: questo verrà fatto dall’Ufficio Matricola.

Le norme di comportamento

La vita carceraria è regolata da una legge denominata Ordinamento Penitenziario. L’ordine e la disciplina sono condizioni per realizzare il trattamento rieducativo, quindi il carcere è un luogo dove ci sono regole precise: conoscerle e rispettarle serve anche a non peggiorare la sua situazione. L’Ordinamento Penitenziario prevede che lei:
osservi le norme che regolano la vita dell’Istituto;
osservi le disposizioni impartite dal personale;
abbia un comportamento rispettoso nei confronti di tutti.
Tutte le infrazioni del regolamento comportano una sanzione, che può essere:
il richiamo (è la sanzione più leggera);
l’ammonizione;
l’esclusione dalle attività ricreative e sportive fino a un massimo di 10 giorni (non si può andare nella saletta, né si può partecipare alle attività ricreative; a scuola, però, si può andare);
l’isolamento durante la permanenza all’aria aperta, per non più di dieci giorni;
l’esclusione dalle attività in comune fino a un massimo di quindici giorni (è la sanzione più grave: si resta isolati in cella; si può uscire soltanto per un’ora d’aria e per la doccia, da soli, e non è possibile effettuare acquisti al sopravvitto, se non per materiali di corrispondenza).
Un comportamento scorretto, inoltre, può farle perdere lo sconto di pena previsto per la buona condotta (si chiama liberazione anticipata ed è di 45 giorni per ogni semestre).
Quindi, per non avere conseguenze spiacevoli, eviti i comportamenti non consentiti, che sono quelli indicati nel Regolamento di Esecuzione:
  1. negligenza nella pulizia e nell’ordine della persona o della camera;
  2. abbandono ingiustificato del posto assegnato;
  3. volontario inadempimento di obblighi lavorativi;
  4. atteggiamenti e comportamenti molesti nei confronti della comunità;
  5. giochi o altre attività non consentite dal regolamento interno;
  6. simulazione di malattia;
  7. traffico di beni di cui è consentito il possesso;
  8. possesso o traffico di oggetti non consentiti o di denaro;
  9. comunicazioni fraudolente con l’esterno o all’interno nei casi indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma dell’articolo 33 della legge;
  10. atti osceni o contrari alla pubblica decenza (il carcere, cella compresa, è "luogo pubblico": i rapporti sessuali non sono consentiti);
  11. intimidazione di compagni o sopraffazioni nei confronti dei medesimi;
  12. falsificazione di documenti provenienti dall’Amministrazione affidati alla custodia del detenuto o dell’internato;
  13. appropriazione o danneggiamento di beni dell’Amministrazione;
  14. possesso o traffico di strumenti atti ad offendere;
  15. atteggiamento offensivo nei confronti degli operatori penitenziari o di altre persone che accedono nell’istituto per ragioni del loro ufficio o per visita;
  16. inosservanza di ordini o prescrizioni o ingiustificato ritardo nell’esecuzione di essi;
  17. ritardi ingiustificati nel rientro previsti dagli articoli 30, 30-ter, 51, 52 e 53 della legge;
  18. partecipazione a disordini o a sommosse;
  19. promozione di disordini o di sommosse;
  20. evasione;
  21. fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di compagni, di operatori penitenziario di visitatori.

Il personale dell’Istituto

Si rivolga agli Agenti (e agli altri operatori penitenziari) usando il "lei"; loro sono tenuti a rispondere nello stesso modo ed a chiamarla con il suo cognome. Per regolamento non può conoscere i nomi del personale di Polizia Penitenziaria, quindi lo chiami con il grado che ha:

Agente (spallina senza gradi, o con una singola freccia rossa);
Assistente (spallina con due, o tre, frecce rosse);
Sovrintendente (spallina con una, o più, barre argentate);
Ispettore (spallina con uno, o più, pentagoni argentati);
Comandante (spallina con una barra e due pentagoni argentati).

Oltre al personale di Polizia Penitenziaria, nell’Istituto sono presenti altri operatori:
il Direttore;
Vicedirettori;
Funzionari dell’Area Pedagogica
lo Psicologo;
lo Psichiatra;
l’Assistente sociale;
gli Operatori del Ser.T.;
l’Assistente volontario;
gli Insegnanti;
il Cappellano;
il Dirigente sanitario;
i Medici.
Può chiedere di avere un colloquio con loro rivolgendo richiesta scritta (domandina) alla Direzione. L’Ordinamento Penitenziario le garantisce anche la possibilità di entrare in contatto con il Magistrato di Sorveglianza e con il Provveditore Regionale agli Istituti di Pena: può chiedere di essere sentito personalmente da loro, oppure può inviargli domande e reclami scritti. Se non ha il necessario per scrivere, l’Amministrazione è tenuta a fornirglielo. Può inviare anche una lettera in busta chiusa: sulla busta scriva in modo chiaro a chi la manda e, sul retro, il suo nome.
Le istanze per il trasferimento in un altro carcere devono essere rivolte, per il tramite dell’istituto:
al Provveditore Regionale agli Istituti di Pena, quando chiede di essere trasferito in un carcere dello stesso distretto (il Triveneto, trovandovi a Padova);
al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, quando chiede il trasferimento in un carcere fuori dal distretto.

I colloqui, le telefonate e la posta

Le spettano sei colloqui visivi al mese, della durata di un’ora ciascuno, con familiari o conviventi. In casi particolari (per i quali deve specificare i motivi, in un’apposita richiesta da rivolgere al Direttore) i colloqui "possono" essere consentiti anche con altre persone. I colloqui possono durare anche più di un’ora: se non fa colloquio spesso, o se i suoi parenti vengono da lontano, può chiedere di riunire più ore, previste nel mese, in un solo colloquio.
Finché è imputato, l’autorizzazione ai colloqui viene concessa dal magistrato che procede; dopo il processo di primo grado, viene concessa dal Direttore.
Una volta alla settimana può essere autorizzato a telefonare a familiari e conviventi, sempre dopo aver ottenuto la necessaria autorizzazione, che va chiesta:
al magistrato che sta procedendo nei suoi confronti, fino alla sentenza di primo grado;
al Magistrato di Sorveglianza, dopo la sentenza di primo grado e finché non sarà definitivo;
al Direttore dell’Istituto, quando è definitivo.
(La domanda va sempre presentata alla direzione dell’Istituto, che nel caso la trasmetterà a chi di competenza).
Anche se proviene da un altro carcere, dal quale già telefonava ai familiari, deve chiedere l’autorizzazione ad effettuare le telefonate in questo Istituto e dovrà attendere alcuni giorni, prima di ottenerla. Una volta ottenuta l’autorizzazione, può chiedere con una domandina di fare la telefonata, specificando il giorno e l’ora in cui vorrebbe effettuarla. Indichi nella domandina anche quale lingua utilizzerà durante la telefonata, se si tratta di lingua diversa dall’italiano.
I condannati per i reati previsti dal primo periodo del primo comma dell’art. 4bis O.P., hanno diritto solamente a quattro colloqui e a due telefonate ogni mese. In questi casi, se ha necessità di avere dei colloqui in più, può chiedere al Direttore dell’Istituto di concederglieli, specificando bene i motivi della sua richiesta (ad esempio per favorire il mantenimento dei rapporti con la famiglia).
Può ricevere, al massimo, quattro pacchi al mese, portati dalle persone ammesse ai colloqui o ricevuti per posta, contenenti generi alimentari, vestiario e lenzuola personali, per un peso complessivo di 20 Kg. Tenga presente che ogni plico postale, contenente qualsiasi oggetto (diverso dal materiale didattico), le verrà contato come pacco.
Può ricevere libri (non con copertina rigida), riviste e altro materiale didattico anche in eccesso al peso previsto. Abiti e scarpe imbottiti potrebbero non esserle consegnati, perché di difficile controllo, o perché non consentiti.
Può inoltrare e ricevere posta, senza limitazioni. Sulle lettere deve sempre scrivere il suo nome e cognome. Il Magistrato può sottoporre la corrispondenza a censura; in questo caso, sarà avvertito preventivamente e le lettere, in arrivo e in partenza, porteranno il visto della censura. (Se è sottoposto a censura, imbuchi la busta senza incollarla).

La spesa

In matricola le hanno ritirato il denaro: presto le verrà consegnato un "libretto" di conto corrente, sul quale è scritta la somma di cui dispone e che verrà aggiornato con tutti i successivi carichi e scarichi. Il denaro lo può ricevere tramite vaglia postale o deposito in portineria. È vietato ricevere soldi tramite la corrispondenza.
Oltre ai tre pasti, che le vengono forniti dall’Amministrazione, può acquistare altri generi alimentari e cucinarli (purché siano di facile cottura) con un fornello a gas, tipo camping, anch’esso in vendita al sopravvitto. I detenuti di religione islamica possono chiedere, con apposita domandina, di avere il "vitto musulmano".
Può acquistare tutti i prodotti (alimentari, detersivi, cartoleria, sigarette, etc.) che sono specificati sulla lista presente in ogni sezione. Se vuole altri prodotti, non compresi in questa lista, può chiederne l’acquisto tramite domandina, che solo in presenza di particolari motivi può essere autorizzata.
Può spendere, al massimo, 424 Euro al mese (106 Euro la settimana), per comperare tutti i prodotti inseriti nell’elenco della spesa, quelli tramite "domandina", per spedire telegrammi ed effettuare telefonate.

La "domandina"

La domandina è un modulo che le serve per chiedere alla direzione:
colloquio con il Direttore;
colloquio con il Comandante;
colloquio con il responsabile dell’Ufficio Comando;
colloquio con il responsabile dell’Ufficio Matricola (se ha problemi giuridici);
colloquio con il Direttore dell’Area Pedagogica;
colloquio con gli assistenti sociali del C.S.S.A. (se ha qualche problema all’esterno);
colloquio con gli operatori del Ser.T. (se è tossicodipendente);
colloquio con lo psicologo;
colloquio con il cappellano;
colloquio con gli assistenti volontari autorizzati;
l’acquisto di prodotti non compresi nell’elenco della spesa (Mod. 72);
un sussidio, se si trova senza soldi (consiste in prodotti per la pulizia, francobolli, etc.);
libri in prestito dalla biblioteca;
cambiamento di cella o di sezione;
ammissione a corsi scolastici e altre attività;
altro… (specifichi bene i motivi, scrivendo anche sul retro, se lo spazio non è sufficiente).

I moduli delle domandine può chiederli all’Agente in servizio nella sezione. Oltre alle domandine, sono disponibili altri moduli, con i quali può chiedere:
di effettuare le telefonate con i familiari e conviventi;
i benefici previsti dall’Ordinamento Penitenziario.

Tranne le domandine, che vanno imbucate nella cassetta della posta, tutte le richieste vanno presentate all’Ufficio Matricola: per andare alla matricola deve prenotarsi, dando il suo cognome all’Agente della sezione. Se vuole comunicare al Direttore, o al Comandante, delle esigenze o dei problemi particolari, può farlo inviandogli una lettera in busta chiusa (che non va affrancata).

Le scuole, la formazione professionale, le attività culturali e sportive

Nell’Istituto vengono organizzati corsi scolastici e di formazione professionale, ma anche diverse attività culturali e sportive. Sono parte importante del "percorso" che gli operatori osservano, quindi se è ammesso a parteciparvi si impegni correttamente.
Queste attività possono anche agevolarla, se lei è straniero, nell’imparare meglio la lingua italiana, e le faranno apprendere informazioni e tecniche che le saranno molto utili quando tornerà libero: dall’uso dei computers, a competenze professionali di diverso tipo. Se porta a buon fine i corsi potrà conseguire attestati o diplomi scolastici e stabilire rapporti con operatori esterni, tutte opportunità che le renderanno più facile trovare un lavoro fuori dal carcere.
Per chiedere di essere iscritto ai corsi ed alle altre attività è sufficiente una domandina, ma tenga presente che verrà fatta una selezione (i posti disponibili, di solito, sono inferiori alle richieste) e che potrebbe anche rimanere escluso. Partecipare ai corsi e alle attività aiuta a vincere la monotonia della carcerazione, permette di conoscere gente nuova e di imparare cose utili. Attento quindi agli avvisi, che trova sulla porta della saletta: quando riguardano un’attività che le interessa faccia la domandina, scrivendo: "chiedo di partecipare al corso di..."

Il Centro di Servizio Sociale per Adulti (C.S.S.A.)

È un ufficio dell’Amministrazione penitenziaria, costituito da assistenti sociali, da un direttore di servizio sociale, da personale amministrativo di polizia penitenziaria. I compiti di tale servizio riguardano sia attività all’interno degli Istituti penitenziari che sul territorio. Il C.S.S.A., infatti, svolge sia per i detenuti che per le persone sottoposte a misura alternativa alla detenzione, un ruolo di collegamento, di tramite e di stimolo nei contatti con l’ambiente sociale (famigliare, lavorativo, dei servizi) di riferimento.

All’interno degli Istituti penitenziari

  1. Partecipazione all’attività di osservazione e trattamento dei detenuti, in collaborazione con gli altri operatori dell’istituto. In particolare, rispetto a questa attività, l’assistente sociale è chiamato a fornire informazioni sulla storia del detenuto e sull’ambiente sociale, famigliare da qui lo stesso proviene nel quale prevede di reinserirsi non appena possibile. L’attività di osservazione viene avviata in seguito alla segnalazione che la direzione dell’istituto trasmette al C.S.S.A.
  2. Interventi di segretariato, per particolari problematiche relative al rapporto con i familiari o con altri riferimenti esterni. Tali interventi vengono richiesti dal detenuto attraverso la "domandina" che, filtrata dall’Ufficio educatori, se inerente ad ambiti di competenza del C.S.S.A., viene trasmessa.
  3. Partecipazione alle attività interne all’Istituto tramite commissioni.

Sul territorio

  1. Indagini socio familiari, su richiesta del Tribunale di Sorveglianza, per la valutazione di istanze di misure alternative alla detenzione.
  2. Collaborazione con altri C.S.S.A.

Rispetto alle misure alternative della detenzione

  1. Affidamento in prova al Servizio Sociale: l’assistente sociale è incaricato di seguire l’andamento della misura, riferendo Magistrato di Sorveglianza ed attuando interventi di aiuto e di controllo.
  2. Semilibertà: l’assistente sociale riferisce alla direzione dell’Istituto sullo svolgimento della misura, mantenendo sempre la duplice funzione di assistenza e vigilanza.
  3. Altre misure alternative o Misure di Sicurezza: l’assistente sociale è un riferimento per problematiche legate reinserimento sociale.

Il servizio per le tossicodipendenze (Ser.T.)

Il Ser.T. si occupa di qualsiasi persona che si dichiari tossicodipendente sia da sostanze stupefacenti illegali che da alcool. Non è assolutamente necessario avere una residenza o essere già in cura presso un Ser.T. Se lei fa uso di sostanze stupefacenti o di alcol, lo dichiari al medico quando farà la prima visita, o appena ne avrà occasione, e varrà segnalato al Ser.T. Se lei è già in terapia con un Ser.T. lo dichiari e le verrà garantita la continuità della terapia in atto. Se non è mai stato ad un Ser.T., dopo un rapido esame, verrà adottata terapia più idonea alle sue necessità. Se necessita di contattare il Ser.T. può anche fare domanda al medico del presidio interno.

Cosa può chiedere al Ser.T.?

Contatti con il Ser.T. che la seguiva in libertà, o in un altro istituto;
Definizione di un programma definito idoneo per un’alternativa alla carcerazione;
Contatti con comunità terapeutiche e cooperative di lavoro;
Inserimento in gruppi di trattamento terapeutico;
Valutazioni ed eventuale sostegno psicologico.

L’Associazione Club Alcolisti in Trattamento (A.C.A.T.)

È un’Associazione di volontariato che opera in carcere dal 1992, con l’attivazione di Club degli alcolisti in trattamento (ACAT) all’interno dell’istituto. Gli ACAT lavorano secondo l’approccio ecologico - sociale (metodo Hudolin) ed aiutano la persona ad affrontare i problemi legati all’uso di alcol attraverso il confronto e la condivisione, in un contesto di gruppo, dove si esprime solidarietà ed amicizia. Il raggiungimento dell’astinenza permette di lavorare sul cambiamento dello stile di vita e di affrontare in termini progettuali il proprio futuro. In ogni ACAT è presente un servitore-insegnante. Gli incontri avvengono una volta alla settimana, per una durata di un’ora e mezza.
Per partecipare all'ACAT basta richiederlo attraverso la "domandina", dopodiché verrà fatto un colloquio di valutazione della richiesta che verranno date le indicazioni successive. Chi ritiene di avere problemi legati all’uso di bevande alcoliche e di volerli affrontare, può parlarne con i volontari o gli educatori, o ancora con il proprio psicologo e da tutti potrà ricevere le informazioni necessarie. È possibile comunque richiedere informazioni ad Aldo Agus.
Tutela della salute in carcere

In carcere, gli spazi ridotti e la convivenza forzata possono comportare dei rischi per la salute. Osservi questi consigli di comportamento e la sua salute sarà più tutelata.

Regole generali per una vita in carcere più sana possibile

Se resta a letto tutto il giorno, la notte avrà difficoltà a dormire. Cerchi di alzarsi presto il mattino e di fare del moto: anche in cella è possibile fare ginnastica. Appena può, esca all’aria aperta e prenda il sole: fa bene al fisico e migliora l’umore.
Curi in modo particolare l’alimentazione. Non conservi i cibi deperibili (carni, latte, etc.) da un giorno all’altro, specialmente d’estate o quando il riscaldamento è acceso. Sbucci la frutta e lavi la verdura. Se ha problemi di masticazione, o di digestione, lo faccia presente al medico, che valuterà le sue condizioni e le prescriverà una dieta appropriata.
Non assuma vino assieme agli psicofarmaci o al metadone: questo causa gravi danni, fisici e mentali, e costituisce un’infrazione disciplinare. Si ricordi che è vietato accumulare vino oltre la dose giornaliera (mezzo litro) e, comunque, lo consumi con moderazione.
L’autolesionismo (tagliarsi, inghiottire lamette, varechina, etc.) influisce negativamente sugli esiti dell’osservazione. I suoi diritti li può rivendicare con i mezzi previsti dalla legge, cioè delle richieste scritte rivolte alle persone competenti, mentre un atto di autolesionismo non le farà certamente raggiungere lo scopo che vorrebbe.
Farsi i tatuaggi non è consentito perché l’uso di aghi, o di altri strumenti che comunque non sono sterilizzati, comporta la trasmissione di malattie, anche gravi.
In carcere i rapporti sessuali sono vietati, come già detto in precedenza. Possono anche essere il mezzo di trasmissione di diverse malattie: A.I.D.S., epatite B, sifilide.
Non scambi oggetti per l’igiene personale (rasoi, spazzolini da denti, etc.), biancheria, calzature, con altri detenuti. Anche attraverso questi oggetti può ricevere contagi: dalla epatite, alla scabbia, ai funghi della pelle.
Tenga aperta il più possibile la finestra della cella, per garantire il ricambio dell’aria.

L’importanza dell’igiene

Quando le danno la fornitura, controlli che il materasso, il cuscino, le lenzuola e gli altri oggetti del corredo personale siano puliti.
Appena fa ingresso in una nuova cella la pulisca accuratamente, anche se le sembra già in ordine.
Se non ha soldi, chieda all’amministrazione i prodotti per l’igiene personale e per la pulizia della cella (con un’apposita domandina).
Tenga costantemente puliti i ripiani dove conserva il cibo, le stoviglie, il lavandino, il water.
Non entri nelle docce a piedi nudi: rischia il contatto con funghi e verruche. È consigliabile fare la doccia tutti i giorni (la doccia serve soltanto per lavarsi, non per farsi la barba o lavare i vestiti).


Le regole per la pulizia

Per regolamento deve curare la pulizia della sua persona e della cella in cui si trova. La doccia è consentita tutti i giorni ed in particolare è prevista al rientro dalla palestra, dal campo sportivo, dalla scuola o dal lavoro.

Rapporti con il servizio sanitario

All’ingresso nel carcere viene sottoposto a vari esami e il medico le chiede anche se vuole fare il test dell’H.I.V.: il modo migliore per difendere la sua salute è di accettare.
Il medico le chiede anche se è tossicodipendente o alcooldipendente; se lo è, lo dichiari: otterrà l’assistenza degli operatori del Ser.T. o del Centro Alcoologico. Se non ha dichiarato questa sua condizione alla visita di primo ingresso lo faccia il prima possibile (segnalandosi a visita medica), così potrà ricevere le cure del caso.
I dati sulla sua salute sono riservati e i medici sono vincolati dal segreto professionale: se ha una qualsiasi malattia ne parli con loro senza timore.
Il servizio sanitario penitenziario non fornisce soltanto i farmaci, ma visite specialistiche (es. dentista, oculista, cardiologo, infettivologo, etc.) esami clinici, cure presso i centri clinici: se ne ha bisogno, chieda queste prestazioni.
Per essere visitato dal medico penitenziario deve prenotarsi la sera, lasciando il suo cognome all’Agente in servizio nella sezione: vedrà il medico il giorno successivo. Se ha un malore improvviso, informi l’Agente in servizio nella sezione (che chiamerà subito il medico): otterrà una visita urgente.
L’infermiere non può modificare la terapia prescritta quindi, se ha qualche problema al riguardo, deve prenotarsi per la visita medica e farlo presente al medico.
La terapia deve assumerla subito, quando le viene consegnata dall’infermiere: è vietato accumulare i farmaci(anche soltanto la dose somministrata in un giorno) e cederli ad altri detenuti.
Può anche essere visitato da un medico esterno, a sue spese: deve chiedere al Direttore che ne autorizzi l’ingresso, specificando il motivo della visita.
Leggi di maggiore interesse penitenziario

Il Patrocinio a spese dello Stato (Gratuito Patrocinio)

Se lei è cittadino italiano, oppure cittadino straniero ed ha un documento che attesti la sua identità, può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato e ottenere così di non pagare il difensore e le spese riguardanti il suo processo, come quelle per consulenti tecnici ed investigatori.
Per avere il gratuito patrocinio è necessario avere un reddito inferiore a 9.296 Euro all’anno, reddito risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi.
Questo limite aumenta di 1.032 Euro di lire per ogni persona convivente, nel caso che lei risulti convivente con i suoi familiari. Sono esclusi dal gratuito patrocinio gli imputati e i condannati per il reato di evasione fiscale. Per avere il gratuito patrocinio deve presentare una richiesta tramite il Direttore del carcere, che autentica la sua firma e trasmette l’istanza al Giudice competente.
L’istanza deve contenere:
l’indicazione delle generalità del richiedente e quelle di tutti i membri della sua famiglia anagrafica;
il codice fiscale di tutti;
l’autocertificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito, con specifica indicazione del reddito complessivo del richiedente e degli eventuali altri componenti la sua famiglia anagrafica.
Il richiedente deve inoltre impegnarsi a comunicare, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla presentazione dell’istanza, e fino a che il procedimento non sia definito, eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini del beneficio.

Il richiedente straniero deve allegare all’autocertificazione sui redditi prodotti all’estero una certificazione dell’Autorità Consolare, che confermi le sue dichiarazioni.
Il detenuto straniero può produrre il certificato dell’Autorità Consolare anche entro venti giorni dalla presentazione dell’istanza (anche tramite il difensore o un proprio familiare).
Nel caso di impossibilità a produrre tale certificato, lo stesso può essere sostituito da una autocertificazione.
Per quanto riguarda i redditi prodotti in Italia, basta la dichiarazione, anche se il Giudice può chiedere di produrre i documenti che ne comprovino la consistenza: in caso di impossibilità a produrre tale documentazione si può sostituirla con l’autocertificazione.

Cause giuridiche di restrizione in carcere

La sua restrizione può essere motivata da:
arresto in flagranza del reato
fermo di indiziato di delitto
esecuzione di un’Ordinanza di custodia cautelare del Giudice.
Nei primi due casi il Giudice la deve incontrare entro 96 ore: o convaliderà l’arresto o il fermo, oppure la rimetterà in libertà.
Nel terzo caso il Giudice dovrà interrogarla entro cinque giorni. (Se si trova in custodia cautelare, il P.M. può interrogarla solo dopo che l’abbia interrogata il G.I.P.)
La custodia cautelare può essere applicata solo nei seguenti casi ("esigenze cautelari"):
rischio di reiterazione del reato;
concreto pericolo di fuga;
rischio di inquinamento delle prove.

I termini massimi di durata della custodia cautelare sono di 3, 6 mesi o un anno (a seconda della gravità del reato) a partire dal giorno dell’arresto fino al rinvio a giudizio (udienza preliminare).
(Per casi complessi e reati gravi i termini possono essere sospesi, durante lo svolgimento dei processi, e prorogati, anche più volte).
Il tetto massimo della custodia cautelare, tenuto conto di tutte le fasi e le possibili proroghe e sospensioni, non può superare i 2, 4 o 6 anni, a seconda della gravità del reato, dall’arresto alla sentenza definitiva.
L’Ordinanza che dispone la custodia cautelare può essere impugnata presentando un’istanza al Tribunale della Libertà entro dieci giorni dal momento in cui le è stata notificata.

Il processo e le varie forme di giudizio

Il giudizio abbreviato

All’udienza preliminare, invece di rinviarla a giudizio, il G.U.P. (Giudice Udienza Preliminare) può decidere e chiudere subito il processo: in tal caso, la pena è diminuita di un terzo.
Il rito abbreviato bisogna chiederlo al G.U.P.: se il giudice ritiene di possedere abbastanza elementi per decidere immediatamente, consentirà la celebrazione del rito abbreviato. Il giudizio abbreviato può essere applicato anche ai reati che prevederebbero la pena dell’ergastolo senza isolamento diurno.

Il "patteggiamento" (applicazione della pena su richiesta delle parti)

È l’accordo, tra l’imputato e il P.M., sulla pena da infliggere. Il patteggiamento è possibile quando, tenuto conto delle attenuanti e della diminuzione per il rito, la pena non supera i due anni; deve essere richiesto all’udienza preliminare: non può proporlo al dibattimento.

Citazione diretta davanti al Giudice Monocratico

Per i reati per i quali non è prevista l’udienza preliminare, il rito abbreviato ed il patteggiamento possono essere richiesti all’udienza dibattimentale, prima che inizi il dibattimento.

Il giudizio direttissimo

Quando c’è stato l’arresto in flagranza di reato, se non sono necessarie ulteriori indagini, entro 48 ore dall’arresto il P.M. può chiedere che si proceda, oltre che alla convalida dell’arresto, anche al giudizio direttissimo. Se l’arresto è già stato convalidato, o in caso di confessione, il P.M. può procedere a giudizio direttissimo:
entro 15 giorni dall’arresto, nel primo caso;
dall’iscrizione nel registro delle notizie di reato, nel secondo caso.
Durante questa fase lei può chiedere, se ha interesse, il rito abbreviato o il patteggiamento. In ogni caso può chiedere un termine, per preparare la difesa, non superiore a dieci giorni.

Il giudizio immediato

Se la prova appare evidente il P.M. può chiedere al G.I.P. il giudizio immediato entro 90 giorni dall’iscrizione nel registro delle notizie di reato. Il decreto del G.I.P che dispone il giudizio immediato deve essere notificato almeno 30 giorni prima della data del processo.
Entro 15 giorni dalla notifica del decreto che dispone il giudizio immediato, l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento. Trascorso questo termine non è più possibile chiedere né abbreviato né patteggiamento.

Il giudizio ordinario (è la forma normale di celebrazione del processo)

Viene celebrato davanti al Tribunale, che può essere composto, a seconda dei casi, da uno o da più giudici nella data che è stata fissata dal G.U.P. alla fine dell’udienza preliminare, o a seguito di citazione diretta del P.M. per tutti quei reati nei quali non è prevista l’udienza preliminare. Iniziata l’udienza, il P.M. e i difensori chiedono l’ammissione delle prove.
Vengono interrogati prima i testimoni contro l’imputato, poi quelli a favore dell’imputato. Se vuole può chiedere di essere esaminato, o accettare il suo esame, se richiesto dal P.M.. In questo caso, dovrà rispondere alle domande dell’accusa, della difesa, ed eventualmente del Giudice. Può comunque, in qualsiasi momento del processo, anche prima che il Giudice si ritiri per decidere, fare delle dichiarazioni spontanee.
Terminata l’acquisizione delle prove inizia la discussione, che si concluderà con la sentenza. Può impugnare le sentenze del rito ordinario e di quello abbreviato presentando appello alla Corte d’Appello competente (la dichiarazione scritta di appello, a pena di inammissibilità, deve indicare il provvedimento impugnato e la sua data, il Giudice che lo ha emesso, e i motivi di impugnazione) oppure può fare ricorso alla Corte di Cassazione; quando c’è stato un patteggiamento è possibile unicamente il ricorso alla Corte di Cassazione. I termini per presentare l’impugnazione possono essere di 15, 30, 45 giorni, a seconda dei casi:
15 giorni, quando la motivazione della sentenza è stata letta immediatamente alla conclusione del giudizio;
30 giorni, quando la motivazione della sentenza è stata depositata entro 15 giorni dalla conclusione del giudizio;
45 giorni, quando la motivazione della sentenza è stata depositata oltre il quindicesimo giorno dalla conclusione del giudizio.

I benefici penitenziari e le misure alternative alla detenzione

La liberazione anticipata

Ogni sei mesi di detenzione, se ha:
mantenuto "regolare condotta"
"partecipato all’opera di rieducazione",
può avere una riduzione di 45 giorni sulla pena che le rimane da scontare. Può averla anche per i periodi trascorsi in custodia cautelare e agli arresti domiciliari, ma deve chiederla soltanto dopo che la pena è diventata definitiva. La richiesta, su apposito modulo, (disponibile presso la sezione) va rivolta al Magistrato di Sorveglianza. Il beneficio può esserle revocato, nel caso lei venga condannato per un delitto non colposo, commesso prima di aver terminato di scontare la pena, anche in misura alternativa.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 23.5.1995 ha stabilito che la liberazione anticipata può essere revocata solo se la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, risulta incompatibile col beneficio concesso.

I permessi premio

Sui permessi decide il Magistrato di Sorveglianza. Può avere, al massimo, 45 giorni di permesso all’anno (massimo 15 giorni di seguito). Per ottenerli è importante il parere favorevole del Direttore, ed una relazione dell’equipe che li preveda nell’ipotesi trattamentale (a conclusione del documento della "sintesi"). Inoltre la sua condanna deve essere definitiva e deve averne scontata almeno un quarto, se relativa a reati non gravi. Se, invece, lei è condannato per rapina, estorsione, omicidio, etc. può avere i permessi premio solo dopo aver scontato metà della pena (ma, comunque, non oltre i dieci anni).
Per la pena non superiore ai tre anni, non è previsto un periodo minimo di pena da scontare per ottenere il permesso.
Non possono essere concessi permessi nei seguenti casi:
per due anni, a coloro che sono imputati o condannati per un reato doloso commesso mentre scontavano la pena;
per 3 anni, ai condannati ai reati gravi (rapina, estorsione, omicidio, etc.) che sono evasi o per chi ha avuto la revoca di una misura alternativa;
per 5 anni, ai condannati per reati gravi (rapina, estorsione, omicidio, etc.) nei cui confronti si proceda o sia pronunciata condanna per un delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso durante il lavoro esterno, un permesso premio, una misura alternativa o durante un’evasione.

Il lavoro esterno (art. 21 O.P.)

Il Direttore del Carcere può darle la possibilità di svolgere un lavoro all’esterno, se la sua condotta regolare è inserita in un percorso trattamentale molto positivo e il Gruppo di Osservazione ha formulato una proposta in tal senso.
"Lavorare all’esterno" significa essere avviati ad un’attività lavorativa fuori dell’Istituto, con la sottoposizione a una serie di obblighi precisi, mantenendo altresì a tutti gli effetti la condizione di detenuto.
Però, se lei è condannato per un reato grave (rapina, estorsione, omicidio, etc.) può avere il lavoro esterno solo dopo aver scontato un terzo della pena (comunque non oltre cinque anni e dieci anni per i condannati all’ergastolo).

La semilibertà

È la possibilità di uscire dal carcere durante la giornata per svolgere una attività lavorativa, di studio o di volontariato, rientrando poi in carcere la sera. Occorre osservare gli obblighi del programma (orario di uscita e rientro, non allontanarsi dai luoghi indicati dal programma). Per ottenere la semilibertà è necessario avere scontato metà della pena.
Nei casi in cui lei potrebbe avere l’affidamento in prova ai servizi sociali (pena da scontare non superiore ai tre anni) può essere ammesso alla semilibertà se il Tribunale ritiene che non ci siano le condizioni per l’affidamento: in questo caso, non occorre aver scontato metà della pena.
Questa possibilità non è prevista per chi è stato condannato per reati particolarmente gravi (art. 4 bis O.P.: rapina aggravata, estorsione aggravata, traffico di stupefacenti aggravato, omicidio, etc.).
Inoltre per questi reati gravi la semilibertà si può ottenere solo se si è scontata la maggior parte della pena (almeno i due terzi). Anche chi è stato condannato all’ergastolo può ottenere la semilibertà, ma deve avere scontato almeno venti anni di pena. (Per calcolare quanta pena ha scontato, per richiedere la semilibertà, aggiunga anche i giorni che ha avuto di liberazione anticipata).

L’affidamento in prova al servizio sociale

Può essere richiesto mandando un’apposita istanza al Magistrato di Sorveglianza, il quale può sospendere l’esecuzione della pena e scarcerare, in attesa che il Tribunale di Sorveglianza prenda la decisione definitiva.
La sospensione della pena può essere concessa se il Magistrato ritiene che lei abbia buone probabilità di ottenere l’affidamento, che non ci sia pericolo di fuga e che la continuazione della carcerazione costituisca un grave pregiudizio. Il Tribunale di Sorveglianza dovrebbe decidere entro 45 giorni, a partire da quando gli perviene la sua istanza, trasmessa dal Magistrato, ma tale termine potrebbe non essere rispettato a causa del carico di lavoro dei Tribunali.
Anche se formalmente non è obbligatorio per la concessione dell’affidamento, però poi, di fatto, il lavoro è un elemento indispensabile per ottenere l’affidamento in prova ai Servizi Sociali: quando propone l’istanza, perciò, è opportuno che lei alleghi la documentazione relativa all’offerta di lavoro, altrimenti le possibilità di averlo sono scarse.
Se l’istanza viene respinta la sospensione della pena è revocata e lei deve tornare in carcere, senza avere più la possibilità di chiederla nuovamente, nemmeno in relazione ad una diversa misura alternativa. L’affidamento in prova al servizio sociale le permette di scontare la pena al suo domicilio o in un luogo di accoglienza, ma deve rispettare le prescrizioni che il Tribunale di Sorveglianza deciderà.
Le prescrizioni più frequenti sono:
non allontanarsi dal proprio comune o provincia, se non autorizzato dal Magistrato di Sorveglianza;
mantenere contatti quindicinali con l’Assistente sociale del Centro di Servizio Sociale Adulti (C.S.S.A.);
dedicarsi ad un lavoro stabile, oppure all’attività di volontariato o ancora ad attività scolastiche o di formazione professionale;
rispettare gli orari in cui dovrai rimanere presso la tua abitazione (di solito nelle ore notturne);
non frequentare pregiudicati;
adoperarsi a favore delle vittime del reato.
Può chiedere l’affidamento se le rimane da scontare una pena compresa entro i tre anni.
Se lei è condannato per associazione di stampo mafioso, sequestro di persona o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può ottenere l’affidamento soltanto se ha collaborato con la giustizia.
Se lei è condannato per rapina aggravata, estorsione aggravata, traffico di droga aggravato o omicidio, può ottenere l’affidamento soltanto se dalle informazioni del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica non risultano elementi per far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.
Ricordi, quindi, che avere una positiva relazione "di sintesi" del Gruppo di Osservazione e rientrare nel limite di pena previstonon basta per ottenere l’affidamento: deve anche corredare la sua richiesta con una documentazione che dia garanzie sull’occupazione che andrà a svolgere una volta scarcerato:
una richiesta di assunzione, fatta da un datore di lavoro in possesso della necessaria affidabilità;
oppure l’iscrizione ad una scuola, ad un corso professionale, ad una attività di volontariato, etc.

Ricordi che, in relazione a tutte le misure alternative (affidamento, semilibertà, detenzione domiciliare) se non rispetta le prescrizioni la misura le può essere sospesa dal Magistrato di Sorveglianza e lei dovrà ritornare (provvisoriamente) in carcere.
Il Tribunale di Sorveglianza deciderà se revocarle o meno la misura entro trenta giorni.
In caso di revoca, per tre anni non potrà più richiedere alcun beneficio, neppure i permessi premio. Infine, il Tribunale di Sorveglianza valuterà quanta parte del periodo trascorso in affidamento possa essere considerato come pena espiata.


L’affidamento in prova in "casi particolari" (per tossicodipendenti e alcooldipendenti)

Se la sua pena, o il residuo della pena, che le rimane da scontare è inferiore ai quattro anni ed ha in corso un programma di recupero dalla tossicodipendenza, oppure se intende sottoporsi a questo programma, può chiedere di essere affidato ai servizi sociali, per proseguirlo o intraprenderlo all’esterno.
Il programma di recupero deve essere concordato con gli operatori del Ser.T. (Servizio Tossicodipendenze dell’A.S.L.).
La richiesta di ammissione all’affidamento va rivolta alla Procura della Repubblica che ha emesso l’ordine di esecuzione della pena e deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, da una certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, attestante lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza, il programma terapeutico da seguire e l’attestazione di idoneità dello stesso ai fini del recupero.

L’ammissione alle misure alternative per condannati affetti da A.I.D.S. conclamata o da grave deficienza immunitaria (Art. 47 quater O.P., introdotto dalla Legge n° 231/99)

A norma dell’art. 47 quater O.P. i condannati affetti da A.I.D.S. conclamata o da grave deficienza immunitaria, i quali intendono intraprendere un programma di cura e assistenza, possono essere ammessi all’affidamento in prova o alla detenzione domiciliare, qualsiasi sia la pena da scontare.
L’istanza deve essere corredata da certificato medico rilasciato dal servizio sanitario pubblico competente, o dal servizio sanitario penitenziario che attesti le condizioni di salute e l’attuabilità del programma di cura e assistenza presso strutture ospedaliere o altre strutture impegnate secondo i piani regionali nella assistenza ai casi di AIDS. Le prescrizioni che riguardano la misura alternativa conterranno anche quelle inerenti le modalità di esecuzione del programma di cura e assistenza.

La detenzione domiciliare

Ci sono vari "casi" di detenzione domiciliare: la può chiedere quando la sua pena residua da scontare è compresa entro iquattro anni, se si trova in una delle seguenti condizioni:
lei è una donna incinta, o madre di bambini che abbiano meno di dieci anni e convivano con lei;
lei è padre di bambini che abbiano meno di dieci anni e convivano con lei, ma solamente se la madre è morta o sia assolutamente impossibilitata ad assisterli;
lei è in condizioni di salute particolarmente gravi, tali da richiedere costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
lei ha oltre sessanta anni ed è inabile, anche parzialmente;
lei ha meno di ventuno anni e vi sono comprovate ragioni di salute, di studio o di famiglia.
Se la sua pena residua da scontare non è superiore ai due anni, può ottenere la detenzione domiciliare se:
non ricorrono i presupposti per concedere l’affidamento in prova al servizio sociale;
il Tribunale ritiene che durante il periodo in detenzione domiciliare non commetterà altri reati;
il reato per cui è stato condannato non è tra quelli compresi nell’art. 4 bis O.P..
L’istanza va rivolta al Magistrato di Sorveglianza.
In queste due ipotesi (pena non superiore ai quattro anni nelle particolari situazioni sopra descritte e pena non superiore ai due anni) il Magistrato di Sorveglianza può applicare provvisoriamente la misura, in attesa della decisione del Tribunale di Sorveglianza.
La detenzione domiciliare può essere concessa anche quando lei è in una delle condizioni che causano:
  1. il differimento obbligatorio della pena (il giudice è tenuto a rimandare l’esecuzione della pena)
  2. donna incinta;
    madre con figlio di età inferiore ad un anno;
    malato di AIDS o qualsiasi malattia particolarmente grave ed incompatibile con lo stato di detenzione)
  3. il differimento facoltativo della pena (il giudice può, a sua discrezione, rimandare la pena)
  4. presentazione di domanda di grazia;
    persona con grave infermità fisica;
    madre con figli di età inferiore a tre anni).
    In questi casi, indipendentemente dall’entità della pena da scontare, la detenzione domiciliare può essere concessa, per un periodo determinato e prorogabile.
    La richiesta di "sospensione dell’esecuzione della pena" va rivolta al Magistrato di Sorveglianza.
    Ricordi che se si allontana dal luogo di detenzione domiciliare (abitazione privata o altra struttura) commette il reato di evasione, e ciò comporterà la revoca di questo beneficio.
 
Gestione dei rapporti con le istituzioni per i detenuti stranieri

Il riesame della pericolosità sociale e la revoca dell’espulsione

Con la condanna le può essere applicata la misura di sicurezza dell’espulsione, che verrà eseguita dopo che avrà scontato la pena detentiva. In questo caso, quando sta per terminare di scontare la condanna, il Magistrato di Sorveglianza fissa un’udienza per verificare se lei è, ancora, socialmente pericoloso e se quindi si debba procedere, oppure no, all’espulsione.
Se ha concluso positivamente una misura alternativa, il Magistrato potrà valutare in suo favore la cessazione anche della pericolosità sociale.
Lei ha diritto di rimanere in Italia fino al giorno dell’udienza per il riesame e, a tal fine, può chiedere un permesso di soggiorno temporaneo "per motivi di giustizia", in modo da poter presenziare all’udienza che la riguarda; se l’udienza non avesse l’esito sperato, l’espulsione diventa esecutiva. In ogni caso se, nel suo paese di provenienza, rischia di subire persecuzioni per motivi razziali, politici, religiosi, di sesso, lingua, cittadinanza, ecc., non può essere espulso; così pure, non dovrebbero essere espulsi i minorenni, le donne incinte e quelle che hanno da poco partorito; gli stranieri sposati con italiani, o conviventi con parenti (fino al quarto grado) di nazionalità italiana (art. 19 T.U. sulla condizione dello straniero).
Se ricorrono queste situazioni è quindi opportuno farlo presente in anticipo, scrivendo alla Questura.
Ricordi, tuttavia, che l’espulsione può essere disposta anche in altre circostanze:
come sanzione alternativa a condanne inferiori ai due anni anche quando la pena sia stata patteggiata (dal Giudice);
come sanzione amministrativa, per infrazione alle leggi sull’immigrazione;
in seguito a condanne per delitti contro la personalità dello Stato (reati di terrorismo, etc.).

Il rinnovo del permesso di soggiorno

Se ha intenzione di rimanere in Italia dopo il termine della pena ed ha un permesso di soggiorno, deve chiederne il rinnovo, rivolgendosi all’ufficio Matricola o all’ufficio educatori, che forniranno l’apposito modulo da compilare e firmare. Questo sarà inoltrato dalla Direzione dell’Istituto alla Questura, assieme:
al certificato di detenzione
due fotografie in formato tessera;
una marca da bollo di lire ventimila;
la fotocopia di un documento di identità;
l’originale del permesso di soggiorno precedente e la documentazione sul reddito, che può anche essere sostituita da un’autocertificazione.
Se il permesso di soggiorno è scaduto mentre era in carcere, ne chieda comunque il rinnovo, dichiarando di non aver potuto farlo prima perché impedito da "cause di forza maggiore".
Tenga presente che i permessi di soggiorno non vengono quasi mai rinnovati a chi si trova in carcere, però, in ogni caso, è opportuno attivarsi per il rinnovo, per evitarne la scadenza. Una volta fuori, si potrà chiedere che la domanda venga riesaminata.
Chieda all’educatore una fotocopia della richiesta che ha inoltrato e la conservi: potrà esibirla alla Questura dopo la scarcerazione e provare così di essersi attivato per il rinnovo del permesso mentre questo era ancora valido.

Le regole penitenziarie europee (Racc. del Com. dei Ministri del Cons. d’Europa 12.2 87)

Tutte le regole penitenziarie devono essere applicate imparzialmente. Non vi deve essere alcuna discriminazione per razza, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altro tipo, origini sociali o nazionali, nascita, condizione economica. Le credenze religiose e i principi morali del gruppo al quale lei appartiene devono essere rispettati. Al momento dell’ingresso in Istituto, ha il diritto di ricevere informazioni relative alla vita penitenziaria, ai contatti con l’autorità giudiziaria e a tutto ciò che è necessario per conoscere i suoi diritti e doveri.
Ha il diritto di comunicare all’Ambasciata (o a un Consolato) del suo Paese che si trova in stato di detenzione.
Ha diritto ad avere un interprete per rapporti con i giudici e con gli uffici pubblici. Se il processo è in corso, tutti gli atti che le notificano devono essere tradotti nella sua lingua. Conservi con cura tutti gli atti giuridici che le vengono consegnati dall’Ufficio Matricola, o dall’Ufficiale Giudiziario: potrebbero servirle per documentare istanze, ricorsi, etc.
Deve essere autorizzato a soddisfare le esigenze della sua vita religiosa e spirituale. Se nell’Istituto vi è un numero sufficiente di detenuti che professano la stessa religione, un rappresentante qualificato di questa religione deve essere riconosciuto o nominato: egli potrà organizzare i servizi e le attività religiose ed effettuare visite ai detenuti.

Trasferimento all’estero delle persone condannate

Come chiedere il trasferimento

È possibile chiedere il trasferimento nel Paese di cui lei è cittadino, per scontare lì la condanna subita in Italia.
A tal fine deve fare la richiesta relativa al Ministero della Giustizia dell’Italia, oppure al Ministero della Giustizia dello Stato del Paese di cui lei è cittadino.
Il trasferimento sarà possibile se ricorrono queste condizioni:
che lei sia cittadino dello Stato nel quale chiede il trasferimento;
che la sentenza sia definitiva;
che lei debba scontare una pena superiore ai sei mesi (al momento del ricevimento della richiesta da parte del Ministero);
che il fatto per cui lei è stato condannato costituisca reato anche per la legge dello Stato in cui lei chiede di essere trasferito;
che tra l’Italia e il Paese dove chiede di essere trasferito ci sia un’apposita convenzione internazionale che preveda questa possibilità.

Cosa succede dopo il trasferimento

La condanna subita in Italia sarà convertita in una condanna prevista dal codice penale dello Stato di destinazione per lo stesso tipo di reato. Comunque la sua posizione penale non potrà essere aggravata dalla conversione (la sua condanna non sarà aumentata). Il periodo trascorso nelle carceri italiane sarà detratto per intero dalla condanna che le sarà assegnata.
Potrà avere eventuali amnistie, o provvedimenti di grazia, sia dallo Stato italiano che dal Paese in cui sarà trasferito. L’eventuale revisione del processo rimarrà di esclusiva competenza dello Stato italiano.

L’estradizione

La sua estradizione verso un altro Stato può essere concessa solo quando il fatto oggetto della richiesta di estradizione è previsto come reato sia dalla legge italiana che da quella dello Stato richiedente.
L’estradizione non può essere comunque concessa nei seguenti casi:
in relazione a reati politici (escluso il genocidio);
quando la legge dello Stato richiedente prevede la condanna a morte per il reato oggetto della richiesta (salvo che lo Stato richiedente non dia garanzie sul fatto che la condanna non verrà eseguita);
quando l’interessato alla richiesta di estradizione è già condannato a morte nello Stato richiedente, oppure rischia una analoga condanna per fatti che non sono menzionati nella richiesta di estradizione.

Gestione dei rapporti economici con le istituzioni

La multa e l’ammenda (la conversione in libertà controllata o in lavoro socialmente utile)

Le pene pecuniarie possono chiamarsi "multe" o "ammende". Vengono stabilite al termine di un processo e possono accompagnare la condanna alla detenzione, oppure costituire l’unica sanzione inflitta. Molti reati prevedono sia la pena detentiva sia quella pecuniaria. Per esempio, per i reati di droga e di contrabbando, sono previste multe molto severe.
Ma queste pene possono essere inflitte anche se si fa un ricorso in Cassazione e questo viene riconosciuto infondato (dichiarato inammissibile).
Quando lei non è nelle condizioni economiche per pagare, multe e ammende vengono convertite d’ufficio in una pena sostitutiva, che consiste nella libertà controllata.
Ogni quota di 38,73 Euro, della pena pecuniaria non pagata, sarà sostituita con un giorno di libertà controllata, o di lavoro socialmente utile, la cui durata non potrà comunque superare:
1 anno, se si sostituisce una multa;
6 mesi, se si sostituisce una ammenda.
La libertà controllata la dovrà scontare al termine della detenzione e comporta alcuni obblighi e divieti, che vengono decisi dal Magistrato di Sorveglianza: presentarsi tutti i giorni in caserma, non uscire dal comune di residenza, etc. (Esiste la possibilità di far cessare in qualsiasi momento la pena sostitutiva, pagando la multa o l’ammenda dovuta).
Se non si rispettano tutte le prescrizioni della libertà controllata o del lavoro socialmente utile, che saranno indicate dal giudice, i giorni rimanenti della pena, così sostituita, saranno scontati in carcere.
La sostituzione della pena pecuniaria con la libertà controllata o il lavoro socialmente utile obbliga gli stranieri, anche se condannati all’espulsione in sentenza, a soggiornare in Italia fino al termine della pena sostitutiva.
Se intende pagare, anziché scontare la pena sostitutiva, ma al momento non ha soldi a sufficienza per farlo, può chiedere di pagare a rate quanto è dovuto, rivolgendo un’apposita istanza al Magistrato di Sorveglianza. Ogni rata non potrà, comunque, essere di importo inferiore ai 15,49 Euro e le rate possono essere, al massimo, trenta. Può anche chiedere di rimandare il pagamento per sei mesi, ulteriormente prorogabili, se prevede di avere, in quel momento, il necessario per versare la somma dovuta.

N.B. Per queste pene pecuniarie (multe e ammende) non è possibile chiedere, in nessun caso, la remissione del debito.

Le spese processuali e di mantenimento in carcere

Se lei è definitivo, le verrà chiesto il pagamento delle spese del processo e dei soldi che spettano all’avvocato d’ufficio (se non era stato ammesso al gratuito patrocinio).
Le verrà anche richiesto il pagamento di una quota giornaliera per il mantenimento in carcere, attualmente fissata in circa 1,80 Euro. Questa somma comprende il costo dei pasti e quello dell’uso del corredo personale, fornito dall’amministrazione penitenziaria (materasso, lenzuola, piatti, posate, etc.).
Per la copertura di queste due spese risponde con tutti i beni mobili e immobili che possiede (eccetto una parte della retribuzione del lavoro, anche se svolto in carcere, e della pensione, che non possono essere pignorati).
Se si trova in difficoltà economiche, può chiedere che le spese processuali e di mantenimento le siano rimesse, cioè condonate. (Oltre ad essere in difficoltà economiche, è necessario che lei abbia tenuto una buona condotta durante la detenzione).
Se la richiesta verrà accolta, non sarà più tenuto a pagare queste spese. In tal caso, le verranno addebitate solo le spese di mantenimento per i mesi di detenzione in cui ha lavorato.
Per chiedere la remissione del debito deve presentare un’apposita richiesta al Magistrato di Sorveglianza.
La domanda di remissione del debito, va presentata non appena riceve l’avviso di pagamento e comporta la provvisoria sospensione della procedura per il recupero delle somme dovute.
Quando terminerà la pena, il Magistrato di Sorveglianza valuterà se lei si trova nelle condizioni per ottenere la remissione effettiva del debito.

Se lei è "definitivo", la mercede per il lavoro effettuato in carcere verrà suddivisa tra il fondo disponibile (quattro quinti) e il fondo vincolato (un quinto).
I soldi del fondo vincolato le saranno dati quando finisce la pena però, se proprio non può farne a meno, può chiederne losvincolo utilizzando l’apposito modulo, che troverà in sezione.
Nel modulo deve specificare il motivo della sua richiesta, che verrà accettata solo in presenza di motivi particolari e sempre che il bisogno non possa essere soddisfatto dal fondo disponibile.

Il risarcimento del danno

Quando il reato per il quale lei è stato condannato ha causato danni ad altre persone e queste si sono costituite al processo come parte offesa, deve risarcirle. La somma per il risarcimento, stabilita dal giudice, può essere recuperata con la vendita dei beni che possiede, oppure con trattenute sulla retribuzione, fino a un massimo dei due quinti (incluse le spese di mantenimento). Così come le pene pecuniarie, anche queste somme, dovute per il risarcimento del danno, non possono essere rimesse (condonate).

N.B. Il pagamento delle multe, delle spese processuali e di mantenimento e di eventuali risarcimenti (per chi si trova nelle condizioni economiche per effettuarlo) costituisce un requisito necessario per ottenere la liberazione condizionale, la grazia e la riabilitazione.

L’iscrizione al Collocamento (Sezione Circoscrizionale per l’Impiego)

Se cerca un lavoro deve iscriversi nelle liste dei disoccupati, rivolgendo la richiesta alla Sezione Circoscrizionale per l’Impiego della Provincia dove si trova detenuto. La domanda di iscrizione può essere inviata per posta, allegando:
l’apposito modulo di iscrizione, con firma autenticata dal Direttore del carcere (il modulo deve richiederlo alla Sezione stessa e, se trova difficoltà con la pratica, può rivolgersi allo Sportello Polaris che c’è in Istituto);
il certificato di detenzione;
il libretto di lavoro.
Il libretto di lavoro le verrà poi restituito. Entro il 30 novembre di ogni anno si ricordi di chiedere il rinnovo dell’iscrizione, altrimenti verrà cancellato dalle liste dei disoccupati; può anche richiedere l’esonero dal rinnovo annuale, segnalando il perdurare dello stato di detenzione.
A fine pena è possibile recuperare l’anzianità di disoccupazione maturata, presentandosi al Collocamento muniti di certificato attestante il periodo di detenzione, rilasciato dalla direzione del carcere. Chi possiede una qualifica (acquisita portando a termine un corso), può richiedere che venga registrata sul libretto di lavoro, allegando copia degli attestati rilasciati dagli enti di formazione professionale riconosciuti.
Il libretto di lavoro va richiesto al Comune di residenza, anche per posta e, in caso di smarrimento, si può chiederne un duplicato, allegando la denuncia di smarrimento.

L’indennità di disoccupazione

Si tratta di un contributo temporaneo, corrispondente al 30 % del salario mensile, che viene liquidato dall’I.N.P.S., e ne esistono due tipi: ordinaria e ridotta.
L’ordinaria spetta a chi ha lavorato per almeno 52 settimane nell’ultimo biennio ed è iscritto da almeno due anni alla Previdenza sociale. Il termine della presentazione delle domande scade il 68° giorno dal licenziamento, o al 98° dalle dimissioni.
L’indennità ridotta spetta a tutti i lavoratori stagionali e precari, quali sono in massima parte anche i detenuti: occorre aver lavorato almeno 78 giornate effettive nell’anno solare, sempre con almeno due anni di iscrizione all’I.N.P.S.
Questa domanda si presenta entro il 31 marzo dell’anno immediatamente successivo a quello di lavoro, e non occorre essere disoccupati al momento in cui si fa la domanda.
 
www.ristretti.it

Nessun commento:

Posta un commento