sabato 25 giugno 2011

la Corte Costituzionale dichiara parzialmente illegittimo l’articolo 62 bis comma 2 c.p.


Se i recidivi si redimono è ingiusto non tenerne conto: la Corte Costituzionale dichiara parzialmente illegittimo l’articolo 62 bis comma 2 c.p.

Con la sentenza numero 183/2011 il Giudice delle Leggi pone fine a una sperequazione di trattamento normativo avente origine  dalla modifica dell’art. 62 bis comma 2  c.p. ad opera dell’art 1 della legge 5 dicembre 2005 n. 251,  nota come “Legge ex Cirielli”.
Inter alia, tale intervento legislativo ha comportato quanto segue: per determinate categorie di reati,  il giudice, ai fini dell’applicazione delle circostanze attenuanti, non poteva valutare  la condotta tenuta dal reo dopo l’illecito penale, nel caso in cui fosse recidivo.
La Corte Costituzionale ha reputato tale disciplina incompatibile con il criterio di ragionevolezza che deve illuminare ogni opzione normativa. Parimenti, l’ha reputata  altrettanto inconciliabile con lo scopo rieducativo della pena, aspetto espressamente affermato al comma 3 dell’articolo 27 della Carta Costituzionale. Pertanto ne ha dichiarato l’illegittimità.
fonte: http://blog.consulenzapenale.co.cc/

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