domenica 19 giugno 2011

sentenza N. 183 del 10 giugno 2011


LA CORTE COSTITUZIONALE RIBADISCE CHE LA PENA DEVE AVERE UNO SCOPO RIEDUCATIVO sentenza N. 183 del 10 giugno 2011

Napoli, 15 giugno 2011 - Agenzia ApCom,: STOP ALLA EX CIRIELLI
pubblicata da Daniela Zucchi il giorno domenica 19 giugno 2011 alle ore 0.11

Il principale scopo della pena detentiva deve essere quello rieducativo. Nel ribadire questo principio, chiaramente espresso nella nostra Costituzione, i giudici della Corte Costituzionale hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 62 bis, secondo comma del codice penale, nella parte in cui sancisce che non si deve tener conto del comportamento del condannato successivo al reato, per l’attribuzione delle attenuanti generiche.

In particolare nella sentenza n. 183 del 10 giugno 2011, la Consulta ha stabilito che bisogna prendere in considerazione il comportamento del detenuto, successivo al reato ,anche nei casi più gravi di condannati “recidivi reiterati”.
La Consulta ha affermato che la mancata considerazione della condotta del condannato successiva al reato, contrasta con l’art. 27 della Costituzione. In questo articolo, al terzo comma, infatti, si afferma, che le pene devono tener conto della rieducazione del condannato. Pertanto i giudici hanno ritenuto illegittimo l’art. 62 bis, argomentando che il principale obiettivo della pena, che deve essere quello rieducativo, non può essere raggiunto in maniera efficace se non vengono presi in considerazione quei comportamenti che dimostrano che il detenuto ha intrapreso un percorso di pentimento e accettazione dei valori condivisi della pacifica convivenza sociale. Per questo motivo anche chi ha sbagliato ripetutamente deve avere la possibilità di redimersi e intraprendere un percorso di rieducazione che può condurre anche ad uno riduzione della pena.



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