domenica 12 giugno 2011

Il diritto all'oblio

Redattore Sociale, 8 giugno 2011
Redatta dalle redazioni carcerarie, con gli ordini dei giornalisti di Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, potrebbe diventare regola deontologica se il Consiglio nazionale l’adotterà. Tra i capisaldi presunzione di non colpevolezza e misure alternative.


Il diritto all’oblio è una delle novità contenute nella Carta del detenuto, che le redazioni dei giornali carcerari hanno steso con la collaborazione degli ordini dei giornalisti di Lombardia. Emilia Romagna e Veneto. Il numero di giugno di Carte Bollate pubblica il testo della bozza della nuova Carta. Quattro i capisaldi: presunzione di non colpevolezza, misure alternative e reinserimento sociale, tutela dell’immagine e della dignità di detenuti e agenti di Polizia penitenziaria, diritto all’oblio.
Quest’ultimo sarà quello che farà più discutere: i detenuti rivendicano il diritto a non essere ricordati continuamente per il reato per cui sono stati condannati, soprattutto quando sono passati anni dal suo compimento e “il fatto cessa di essere oggetto di cronaca per riacquistare l’originaria natura di fatto privato”. Sono previste però delle eccezioni: nel caso di crimini contro l’umanità o di fatti che hanno cambiato il corso della storia, come lo stragismo, l’attentato al Papa, Tangentopoli. “Qui non si può parlare di diritto all’oblio perché i fatti non diventano mai privati”.
La bozza sarà sottoposta ad altre revisioni nei prossimi mesi. Quando sarà definitivo passerà al vaglio dei consigli regionali dell’Ordine dei giornalisti. L’auspicio è che anche il Consiglio nazionale dell’Ordine voglia adottarla, facendole assumere così la veste di vera e propria regola deontologica di tutta la categoria.
Presunzione di non colpevolezza. Nella Carta del detenuto si ricorda ai giornalisti che “l’autore di un reato è comunque una persona e gli va riservato un trattamento non lesivo della sua dignità”, con particolare attenzione a chi non ha ancora subito una condanna definitiva “nei confronti dei quali deve sempre essere applicato concretamente il principio costituzionale di non colpevolezza”.
Misure alternative e reinserimento sociale. Il giornalista deve “usare termini giuridici pertinenti, non approssimativi o scandalistici: affermare che un detenuto che usufruisce di misure alternative è tornato in libertà è una notizia falsa e destituita di fondamento.
Le misure alternative non sono equivalenti alla libertà, ma sono una modalità, prevista per legge, per l’esecuzione della pena”. Inoltre, solo una minoranza, circa il 20%, di chi usufruisce delle misure alternativo è recidivo. Pertanto “si tratta di misure che aumentano la sicurezza sociale e non di provvedimenti buonisti che la minano”.
Tutela dell’immagine e della dignità. Non sempre i detenuti conoscono i meccanismi dell’informazione e spetta pertanto al giornalista assicurarsi che non sia sottoposto inutilmente ad una gogna mediatica. Particolare attenzione bisogna poi dedicare agli agenti di Polizia penitenziaria, che non possono essere chiamati con appellativi quali “secondini”, “guardie carcerarie” o “agenti di custodia”. Altri termini corretti sono invece “poliziotti” o “personale in divisa”.



http://detenutoignoto.blogspot.com/




Personale in divisa


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