lunedì 13 giugno 2011

Un parente in carcere: che fare?

Superato il primo momento di disorientamento .... tutto ciò che è bene sapere.


Al di là del crimine, della colpevolezza, della delusione e di tutto ciò che di negativo possa passarvi per la mente, ci pare giusto incoraggiare i parenti a sostenere i detenuti in questo momento critico e difficile della loro vita lasciando alla magistratura il compito di giudicare.



 Le visite ai detenuti sono regolate dal  D.P.R 230 del 30 giugno 2000


Art. 37 ( note )
Colloqui
1. I colloqui dei condannati, degli internati e quelli degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado sono autorizzati dal direttore dell'istituto. I colloqui con persone diverse dai congiunti e dai conviventi sono autorizzati quando ricorrono ragionevoli motivi.

2. Per i colloqui con gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, i richiedenti debbono presentare il permesso rilasciato dall'autorità giudiziaria che procede.

3. Le persone ammesse al colloquio sono identificate e, inoltre, sottoposte a controllo, con le modalità previste dal regolamento interno, al fine di garantire che non siano introdotti nell'istituto strumenti pericolosi o altri oggetti non ammessi.

4. Nel corso del colloquio deve essere mantenuto un comportamento corretto e tale non recare disturbo ad altri. Il personale preposto al controllo sospende dal colloquio le persone che tengono comportamento scorretto o molesto, riferendone al direttore, il quale decide sulla esclusione.

5. I colloqui avvengono in locali interni senza mezzi divisori o in spazi all'aperto a ciò destinati. Quando sussistono ragioni sanitarie o di sicurezza, i colloqui avvengono in locali interni comuni muniti di mezzidivisori. La direzione può consentire che, per speciali motivi, il colloquio si svolga in locale distinto. In ogni caso, i colloqui si svolgono sotto il controllo a vista del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

6. Appositi locali sono destinati ai colloqui dei detenuti con i loro difensori.

7. Per i detenuti e gli internati infermi i colloqui possono avere luogo nell'infermeria.

8. I detenuti e gli internati usufruiscono di sei colloqui al mese. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-bis della legge e per i quali si applichi il divieto di benefici ivi previsto, il numero di colloqui non può essere superiore a quattro al mese.

9. Ai soggetti gravemente infermi, o quando il colloquio si svolge con prole di età inferiore a dieci anni ovvero quando ricorrano particolari circostanze, possono essere concessi colloqui anche fuori dei limiti stabiliti nel comma 8.

10. Il colloquio ha la durata massima di un'ora. In considerazione di eccezionali circostanze, è consentito di prolungare la durata del colloquio con i congiunti o i conviventi. Il colloquio con i congiunti o conviventi è comunque prolungato sino a due ore quando i medesimi risiedono in un comune diverso da quello in cui ha sede l'istituto, se nella settimana precedente il detenuto o l'internato non ha fruito di alcun colloquio e se le esigenze e l'organizzazione dell'istituto lo consentono. A ciascun colloquio con il detenuto o con l'internato possono partecipare non più di tre persone. E' consentito di derogare a tale norma quando si tratti di congiunti o conviventi.

11. Qualora risulti che i familiari non mantengono rapporti con il detenuto o l'internato, la direzione ne fa segnalazione al centro di servizio sociale per gli opportuni interventi.

12. Del colloquio, con l'indicazione degli estremi del permesso, si fa annotazione in apposito registro.

13. Nei confronti dei detenuti che svolgono attività lavorativa articolata su tutti i giorni feriali, è favorito lo svolgimento dei colloqui nei giorni festivi, ove possibile.
Art. 38
Corrispondenza epistolare e telegrafica
1. I detenuti e gli internati sono ammessi a inviare e a ricevere corrispondenza epistolare e telegrafica. 

La direzione può consentire la ricezione di fax.

2. Al fine di consentire la corrispondenza, l'Amministrazione fornisce gratuitamente ai detenuti e agli internati, che non possono provvedervi a loro spese, settimanalmente, l'occorrente per scrivere una lettera e l'affrancatura ordinaria.

3. Presso lo spaccio dell'istituto devono essere sempre disponibili, per l'acquisto, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.

4. Sulla busta della corrispondenza epistolare in partenza il detenuto o l'internato deve apporre il proprio nome e cognome.

5. La corrispondenza in busta chiusa, in arrivo o in partenza, è sottoposta a ispezione al fine di rilevare l'eventuale presenza di valori o altri oggetti non consentiti. L'ispezione deve avvenire con modalità tali da garantire l'assenza di controlli sullo scritto.

6. La direzione, quando vi sia sospetto che nella corrispondenza epistolare, in arrivo o in partenza, siano inseriti contenuti che costituiscono elementi di reato o che possono determinare pericolo per l'ordine e la sicurezza, trattiene la missiva, facendone immediata segnalazione, per i provvedimenti del caso, al magistrato di sorveglianza, o, se trattasi di imputato sino alla pronuncia della sentenza di primo grado, all'autorità giudiziaria che procede.

7. La corrispondenza epistolare, sottoposta a visto di controllo su segnalazione o d'ufficio, è inoltrata o 
trattenuta su decisione del magistrato di sorveglianza o dell'autorità giudiziaria che procede.

8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano anche ai telegrammi e ai fax in arrivo.

9. Ove la direzione ritenga che un telegramma in partenza non debba essere inoltrato per i motivi di cui al comma 6, ne informa il magistrato di sorveglianza o l'autorità giudiziaria procedente, che decide se si debba o meno provvedere all'inoltro.

10. Il detenuto o l'internato viene immediatamente informato che la corrispondenza è stata trattenuta.

11. Non può essere sottoposta a visto di controllo la corrispondenza epistolare dei detenuti e degli 
internati indirizzata ad organismi internazionali amministrativi o giudiziari, preposti alla tutela dei diritti dell'uomo, di cui l'Italia fa parte.
Art. 39 ( note )
Corrispondenza telefonica
1. In ogni istituto sono installati uno o più telefoni secondo le occorrenze.

2. I condannati e gli internati possono essere autorizzati dal direttore dell'istituto alla corrispondenza telefonica con i congiunti e conviventi, ovvero, allorché ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone diverse dai congiunti e conviventi, una volta alla settimana. Essi possono, altresì, essere autorizzati ad effettuare una corrispondenza telefonica con i familiari o con le persone conviventi in occasione del loro rientro nell'istituto dal permesso o dalla licenza. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-bis della legge e per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto, il numero dei colloqui telefonici non può essere superiore a due al mese.

3. L'autorizzazione può essere concessa, oltre i limiti stabiliti nel comma 2, in considerazione di motivi di urgenza o di particolare rilevanza, se la stessa si svolga con prole di età inferiore a dieci anni, nonché in caso di trasferimento del detenuto.

4. Gli imputati possono essere autorizzati alla corrispondenza telefonica con la frequenza e le modalità di cui ai commi 2 e 3 dall'autorità giudiziaria procedente o, dopo la sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza.

5. Il detenuto o l'internato che intende intrattenere corrispondenza telefonica deve rivolgere istanza scritta all'autorità competente, indicando il numero telefonico richiesto e le persone con cui deve corrispondere. L'autorizzazione concessa è efficace fino a che non ne intervenga la revoca. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 il richiedente deve anche indicare i motivi che consentono l'autorizzazione, che resta efficace, se concessa, solo fino a che sussistono i motivi indicati. La decisione sulla richiesta, sia in caso di accoglimento che di rigetto, deve essere motivata.

6. Il contatto telefonico viene stabilito dal personale dell'istituto con le modalità tecnologiche disponibili. La durata massima di ciascuna conversazione telefonica è di dieci minuti.

7. L'autorità giudiziaria competente a disporre il visto di controllo sulla corrispondenza epistolare ai sensi dell'articolo 18 della legge può disporre che le conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate a mezzo di idonee apparecchiature. E' sempre disposta la registrazione delle conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di detenuti o internati per i reati indicati nell'articolo 4-bis della legge.

8. La corrispondenza telefonica è effettuata a spese dell'interessato, anche mediante scheda telefonica prepagata.

9. La contabilizzazione della spesa avviene per ciascuna telefonata e contestualmente ad essa.

10. In caso di chiamata dall'esterno diretta ad avere corrispondenza telefonica con i detenuti e gli internati, all'interessato può essere data solo comunicazione del nominativo dichiarato dalla persona che ha chiamato, sempre che non ostino particolari motivi di cautela. Nel caso in cui la chiamata provenga da congiunto o convivente anch'esso detenuto si dà corso alla conversazione, purché entrambi siano stati regolarmente autorizzati ferme restando le disposizioni di cui al comma 7.


La circolare 24 aprile 2010 della Direzione generale Detenuti e Trattamento ha introdotto la possibilità di  chiamare i telefoni  cellulari per detenuti comuni di media sicurezza che non abbiano effettuato colloqui visivi né telefonici per un periodo di almeno quindici giorni e che abbiano dichiarato di poter mantenere contatti con i propri familiari solo attraverso telefonate verso utenza mobile. L'interessato deve presentare la documentazione che  attesti la titolarità della linea. Sono comunque autorizzate le chiamate verso il numero di telefono cellulare trascorsi  quindici giorni dalla presentazione dell’istanza senza che siano pervenuti  gli esiti delle verifiche richieste sulla titolarità del numero telefonico e il  detenuto non abbia fruito di colloqui né di conversazioni telefoniche su numeri fissi. L’autorizzazione verrà revocata nel caso in cui seguisse un riscontro negativo circa la veridicità delle dichiarazioni fornite dal detenuto.
Sono infine autorizzati immediatamente In via transitoria quanti non siano risultati fruitori di colloqui visivi e telefonici per almeno quindici giorni e che siano in grado di produrre documentazione attendibile (es. contratto di telefonia mobile). Fonte: Ministero di Giustizia.it




Per capirci meglio ......

Persone che hanno DIRITTO AI COLLOQUI

Parenti fino al 3° grado:  GENITORI- NONNI - BISNONNI
                                      FRATELLI - SORELLE- ZII- NIPOTI (figli degli zii)
                                      FIGLI - NIPOTI (figli dei figli)  - PRONIPOTI 
                                       SUOCERI

Al primo colloquio occorre presentare LO STATO DI FAMIGLIA anche autocertificato.
Eccovi il modello (risparmierete il tempo di recarvi in Comune)



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA
(articolo 46 d. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto _______________________________________________________________________
(cognome) (nome)

nato a __________________ (___) il ____________________________________________________
(luogo) (provincia) (giorno, mese, anno)

e residente a _________________ in _____________________________________________________
(luogo) (indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (articolo 75 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
DICHIARA
che la propria famiglia si compone di:

1. __________________________________ nato/a il __________________ a ____________________
(cognome e nome) (giorno, mese, anno) (luogo)

____________________________________________________________________________________
(indicare il rapporto con il dichiarante)

2. __________________________________ nato/a il __________________ a ____________________
(cognome e nome) (giorno, mese, anno) (luogo)

_____________________________________________________________________________________
(indicare il rapporto con il dichiarante)

3. __________________________________ nato/a il __________________ a ____________________
(cognome e nome) (giorno, mese, anno) (luogo)

_________________________________________________________________
(indicare il rapporto con il dichiarante)

4. __________________________________ nato/a il __________________ a ____________________
(cognome e nome) (giorno, mese, anno) (luogo)

_________________________________________________________________
(indicare il rapporto con il dichiarante)


_____________ ________________________________
.( luogo e data) (Firma del dichiarante, per esteso e leggibile)*


Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

*La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato.


Art. 74 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445: Costituisce violazione dei doveri d’ufficio la mancata
 accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione) rese a norma 
 delle disposizioni di cui all’art. 46 D.P.R. 28.12.2000 N. 445



Non tutti sanno che anche gli amici possono far visita al detenuto.
In tal caso bisogna inviare al carcerato la fotocopia della nostra carta di identità per far sì che venga allegata alla richiesta che il detenuto può fare al direttore del carcere.
Per sapere se si è ottenuto il permesso si può telefonare al carcere.



Portare abiti, libri, cibo e denaro..................

è bene sapere che chiunque sia autorizzato alla visita può consegnare abiti e cibo e denaro nelle misure stabilite dal succitato D.P.R 230.
Ogni carcere può fornire l'elenco degli oggetti ammessi i quali saranno sempre sottoposti a controllo.

Il detenuto può ricevere denaro da chiunque, quindi le somme possono essere direttamente consegnate al carcere che rilascia sempre la ricevuta, oppure spedite tramite vaglia postale o ancora, spedite tramite lettera (ma questo è il metodo meno sicuro...)



Un' ultima raccomandazione: scrivete, scrivete, scrivete ai vostri cari!
Non fategli mai mancare il vostro affetto e... allegate i francobolli per la risposta!







                                   

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