giovedì 9 giugno 2011

Italia introdurrà nel codice penale il reato di tortura: accolto ordine del giorno Radicale




Finalmente il nostro Paese si 

appresta a sanare una delle 

tante inadempienze rispetto al diritto 

internazionale e alla 

tutela di diritti umani e civili 

fondamentali.

 Oggi infatti, 

nell'ambito della discussione sul ddl di adeguamento delle 

norme italiane allo Statuto della Corte Penale Internazionale, 

il Governo ha accolto l'ordine del giorno presentato dai 

deputati Radicali che lo impegna a predisporre urgentemente 

un disegno di legge per introdurre il reato di tortura nel 

nostro codice penale.
Rita Bernardini, prima firmataria dell'ordine del giorno ha dichiarato: "Quello di oggi è un passo importantissimo che, oltre a corrispondere a un obbligo giuridico internazionale, costituisce un forte messaggio simbolico in chiave preventiva. Istituire il reato di tortura significa infatti chiarire con nettezza quali siano i limiti dell'esercizio della forza e dei pubblici poteri rispetto a esigenze investigative o di polizia. Un segnale di speranza anche per le migliaia di detenuti nelle carceri italiane che ogni giorno vedono violati i propri diritti di reclusi e umani. Cittadini nelle mani dello Stato costretti a vivere in condizioni drammatiche, vergognose per un Paese che voglia definirsi civile e democratico".

Di seguito il testo integrale dell'odg
ORDINE DEL GIORNO

La Camera
Premesso che

Il 26 giugno prossimo sarà la Giornata internazionale dell'ONU contro la tortura;

la tortura, così come il genocidio, sono considerati crimini contro l'umanità dal diritto internazionale. La proibizione della tortura e di altre forme di trattamento o punizione crudele, inumana o degradante costituisce oggetto di molteplici convenzioni internazionali ratificate
anche dal nostro Paese;

in particolare, con l'adozione e l'entrata in vigore dello Statuto di Roma, il reato di tortura è entrato a far parte di quelli compresi nella giurisdizione della Corte Penale Internazionale che ha il compito di perseguire a livello internazionale i colpevoli dei reati di genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità;

l'inserimento della tortura tra i crimini rientranti nella giurisdizione della Corte Penale Internazionale, ha testimoniato la necessità di intervenire a livello globale per sradicare un fenomeno criminale ancora purtroppo ampiamente diffuso in questo senso già si era mossa la
Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani e degradanti, approvata dall'Assemblea generale il 10 dicembre 1984 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 novembre 1988, n. 498, all'articolo 1 aveva definito il crimine della tortura come «qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze, fisiche o mentali, con l'intenzione di ottenere dalla persona stessa o da un terzo una confessione o un'informazione, di punirla per un atto che lei o un'altra persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorire o costringere la persona o un terzo, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi altra forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenza siano inflitte da un pubblico ufficiale o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito»;

in base all'art. 4 di tale Convenzione vi è un obbligo giuridico internazionale ad oggi inadempiuto dal nostro Paese, ossia l'introduzione del reato di tortura nel codice penale, più volte sollecitato sia dal Comitato dei diritti dell'uomo istituito dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni unite il 19 dicembre 1966 e ratificato ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, sia dal Comitato istituito dalla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, firmata a Strasburgo il 26 novembre 1987, ratificata ai sensi della legge 2 gennaio 1989, n. 7, il quale nell'esame dei due rapporti periodici sull'Italia ha sottolineato come fosse necessario supplire a tale lacuna normativa;

la proibizione della tortura è anche esplicitamente prevista all'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e all'articolo 7 del citato Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;

l'esplicita previsione del reato di tortura, oltre a corrispondere a un obbligo giuridico internazionale, costituisce un forte messaggio simbolico in chiave preventiva: significa chiarire con nettezza quali sono i limiti dell'esercizio della forza e quali sono i limiti dell'esercizio dei pubblici poteri rispetto a esigenze investigative o di polizia; impegna il Governo
a predisporre con la massima urgenza un disegno di legge volto ad introdurre il reato di tortura nel nostro codice penale


fonte: Radicali Italiani

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