sabato 23 luglio 2011

La proposta di Compagna ferma da un anno in Commissione permanente Giustizia: eccon il testo

Foto del Senatore Luigi COMPAGNA



























Atto Senato n. 2217
XVI Legislatura

Iter

7 luglio 2010:  assegnato (non ancora iniziato l'esame)
Successione delle letture parlamentari
S.2217assegnato (non ancora iniziato l'esame)7 luglio 2010

Iniziativa Parlamentare


Emma Bonino (PD) (aggiunge firma in data 20 luglio 2010)
Anna Maria Carloni (PD) (aggiunge firma in data 20 luglio 2010)
Franca Chiaromonte (PD) (aggiunge firma in data 20 luglio 2010)
Marco Perduca (PD) (aggiunge firma in data 20 luglio 2010)
Donatella Poretti (PD
(aggiunge firma in data 20 luglio 2010)






Assegnazione

Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente il 7 luglio 2010. Annuncio nella seduta ant. n. 401 dell'8 luglio 2010. 
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. cost.), 5ª (Bilancio)

2ª Commissione permanente

(Giustizia)
XVI Legislatura (dal 29 aprile 2008)

  1. Presidente
  2. Vicepresidenti
  3. Segretari
  4. Membri















DISEGNO DI LEGGE

Capo I
AMNISTIA
Art. 1.
(Amnistia)
    1. È concessa amnistia:
        a) per ogni reato per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena;
        b) per i reati previsti dall’articolo 57 del codice penale commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando è noto l’autore della pubblicazione;
        c) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:
            1) 336, primo comma (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale), e 337 (resistenza a un pubblico ufficiale), sempre che non ricorra taluna delle ipotesi previste dall’articolo 339 del codice penale o il fatto non abbia cagionato lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;
            2) 372 (falsa testimonianza), quando la testimonianza verte su un reato per il quale è concessa amnistia;
            3) 588, secondo comma (rissa), sempre che dal fatto non siano derivate lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;
            4) 614, quarto comma (violazione di domicilio), limitatamente all’ipotesi in cui il fatto è stato commesso con violenza sulle cose;
            5) 624 (furto), aggravato dalle circostanze di cui all’articolo 625, qualora ricorra una delle circostanze attenuanti previste dall’articolo 62, numeri 4) e 6), del codice penale;
            6) 640, secondo comma (truffa), sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, numero 7), del codice penale;
            7) 648 (ricettazione), limitatamente alle ipotesi di cui al secondo comma;
        d) per il delitto di truffa militare aggravata, previsto dall’articolo 234, secondo comma, del codice penale militare di pace, sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, numero 7), del codice penale;
        e) per i reati di cui agli articoli 1, 2 e 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (disposizioni per il controllo delle armi), quando ricorrano in concomitanza le attenuanti di cui agli articoli 5 e 7 della stessa legge n. 895 del 1967;
        f) per il reato di detenzione di armi o canne clandestine di cui al comma terzo dell’articolo 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), e successive modificazioni, quando concerne armi la cui detenzione l’imputato o il condannato aveva denunciato all’autorità di pubblica sicurezza;
        g) per il reato previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (deposizione o abbandono di oggetti in una strada ferrata, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione), e successive modificazioni, commesso a causa o in occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza di situazioni di gravi disagi dovuti a disfunzioni di pubblici servizi o problemi abitativi, anche se il suddetto reato è aggravato dal numero o dalla riunione delle persone e dalle circostanze di cui all’articolo 61 del codice penale, fatta esclusione per quella prevista dal numero 1) del predetto articolo, nonché da quelle di cui all’articolo 112, numero 2), del codice penale, sempre che non ricorrano altre aggravanti e il fatto non abbia cagionato ad altri lesioni personali o la morte;
        h) per ogni reato commesso da minore di anni diciotto, quando il giudice ritiene che possa essere concesso il perdono giudiziale ai sensi dell’articolo 19 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni, ma non si applicano le disposizioni del terzo e quarto comma dell’articolo 169 del codice penale;
        i) per i reati relativi a violazioni delle norme concernenti il monopolio dei tabacchi, limitatamente alla vendita al pubblico e all’acquisto e alla detenzione di quantitativi di detti prodotti destinati alla vendita al pubblico direttamente da parte dell’agente;
        l) per i reati di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, concernente la omessa dichiarazione annuale relativa alle imposte sui redditi o all’imposta sul valore aggiunto, commessi in relazione ad attività commerciali svolte da enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, di cui all’articolo 87, comma 1, lettere c) d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
        m) per i reati previsti dall’articolo 73, commi 4 e 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sempre che non ricorra taluna delle circostanze aggravanti di cui all’articolo 80 dello stesso testo unico;
        n) per i reati di cui al capo I del titolo XI del libro V del codice civile.
    2. Non si applica il quinto comma dell’articolo 151 del codice penale.
Art. 2.
(Esclusioni oggettive dall’amnistia)
    1. L’amnistia non si applica:
        a) ai reati commessi in occasione di calamità naturali approfittando delle condizioni determinate da tali eventi, ovvero in danno di persone danneggiate, ovvero al fine di approfittare illecitamente di provvedimenti adottati dallo Stato o da altro ente pubblico per far fronte alla calamità, risarcirne i danni e portare sollievo alla popolazione ed all’economia dei luoghi colpiti dagli eventi;
        b) ai reati commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ed ai reati di falsità in atti previsti dal capo III del titolo VII del libro secondo del codice penale, quando siano compiuti in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti;
        c) ai reati previsti dai seguenti articoli del codice penale:
            1) 316 (peculato mediante profitto dell’errore altrui);
            2) 318 (corruzione per un atto d’ufficio);
            3) 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio);
            4) 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), in relazione ai fatti previsti negli articoli 318, primo comma, e 319;
            5) 321 (pene per il corruttore);
            6) 353 e 354 (turbata libertà degli incanti e astensione dagli incanti), quando siano compiuti in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti;
            7) 355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa;
            8) 371 (falso giuramento della parte);
            9) 372 (falsa testimonianza), quando la deposizione verte su fatti relativi all’esercizio di pubbliche funzioni espletate dal testimone;
            10) 378 (favoreggiamento personale), fuori delle ipotesi previste dal terzo comma, salvo che si tratti di fatto commesso in relazione a reati per i quali è concessa amnistia;
            11) 385 (evasione), limitatamente alle ipotesi previste dal secondo comma;
            12) 391 (procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive), limitatamente alle ipotesi previste dal primo comma. Tale esclusione non si applica ai minori di anni diciotto;
            13) 420 (attentato a impianti di pubblica utilità);
            14) 443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);
            15) 444 (commercio di sostanze alimentari nocive);
            16) 445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);
            17) 452 (delitti colposi contro la salute pubblica), primo comma, numero 3), e secondo comma;
            18) 471 (uso abusivo di sigilli e strumenti veri), quando sia compiuto in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti;
            19) 478 (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti);
            20) 501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio);
            21) 501-bis (manovre speculative su merci);
            22) 589, secondo comma (omicidio colposo), e 590, secondo e terzo comma (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, numero 2), o dal secondo comma dell’articolo 583 del codice penale;
            23) 595, terzo comma (diffamazione), quando l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato ed è commessa con mezzi di diffusione radiofonica o televisiva;
            24) 609-quinquies (corruzione di minorenne);
            25) 610 (violenza privata), nelle ipotesi di cui al secondo comma;
            26) 644 (usura);
            27) 733 (danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale);
            28) 734 (distruzione o deturpamento di bellezze naturali);
        d) al delitto previsto dall’articolo 218 del codice penale militare di pace (peculato militare mediante profitto dell’errore altrui);
        e) ai reati previsti:
            1) dagli articoli 5 e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (in materia di disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande), e successive modificazioni;
            2) dall’articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, salvo che si tratti di violazioni riguardanti un’area di piccola estensione, in assenza di opere edilizie, ovvero di violazioni che comportino limitata entità dei volumi illegittimamente realizzati o limitate modifiche dei volumi esistenti, e sempre che non siano violati i vincoli di cui all’articolo 33, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o il bene non sia assoggettato alla tutela indicata nel secondo comma del medesimo articolo;
            3) dall’articolo 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale);
            4) dall’articolo 9, sesto e settimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171 (interventi per la salvaguardia di Venezia), e successive modificazioni;
            5) dal capo I del titolo VI della parte quarta del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152 (in materia di rifiuti pericolosi);
            6) dall’articolo 2 della legge 26 aprile 1983, n. 136 (biodegradabilità dei detersivi sintetici);
            7) dagli articoli 17 e 20 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (disposizioni per la difesa del mare);
            8) dall’articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose);
            9) dagli articoli 3 e 10, sesto, ottavo, nono e decimo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), salvo che il fatto, limitatamente alle ipotesi previste dal sesto e dall’ottavo comma dello stesso articolo 10, debba ritenersi di lieve entità per la qualità e il numero limitato delle armi;
            10) dagli articoli 10-bis, settimo e nono comma, quando si tratti di condotta dolosa, e 10-quinquies, primo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (disposizioni contro la mafia), e successive modificazioni;
            11) dall’articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
            12) dall’articolo 178 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (contraffazione di opera d’arte);
        d) ai reati per cui sono in corso i procedimenti ai quali si applica l’esclusione di cui al comma 3 dell’articolo 13-bis del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
    2. Quando vi è stata condanna ai sensi dell’articolo 81 del codice penale, ove necessario, il giudice dell’esecuzione applica l’amnistia secondo le disposizioni della presente legge, determinando le pene corrispondenti ai reati estinti.
Art. 3.
(Computo della pena per l’applicazione
dell’amnistia)
    1. Ai fini del computo della pena per l’applicazione dell’amnistia:
        a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;
        b) non si tiene conto dell’aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest’ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa;
        c) si tiene conto dell’aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o dalle circostanze ad effetto speciale. Si tiene conto della circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, numero 7), del codice penale. Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti;
        d) si tiene conto della circostanza attenuante di cui all’articolo 98 del codice penale nonché, nei reati contro il patrimonio, delle circostanze attenuanti di cui all’articolo 62, numeri 4) e 6), del codice penale. Quando le predette circostanze attenuanti concorrono con circostanze aggravanti di qualsiasi specie, si tiene conto soltanto delle prime. Ai fini dell’applicazione dell’amnistia la sussistenza delle predette circostanze è accertata, dopo l’esercizio dell’azione penale, anche dal giudice per le indagini preliminari, nonché dal giudice in camera di consiglio nella fase degli atti preliminari al dibattimento ai sensi dell’articolo 469 del codice di procedura penale;
        e) si tiene conto delle circostanze attenuanti previste dall’articolo 48 del codice penale militare di pace quando siano prevalenti o equivalenti, ai sensi dell’articolo 69 del codice penale, rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante.
Art. 4.
(Declaratoria dell’amnistia. Rinunciabilità)
    1. Alla declaratoria dell’amnistia di cui al presente capo si procede ai sensi dell’articolo 129 del codice di procedura penale.
    2. Prima dell’esercizio dell’azione penale, il pubblico ministero può richiedere al giudice per le indagini preliminari di provvedere all’applicazione dell’amnistia nelle forme previste dall’articolo 409 del codice di procedura penale.
    3. La richiesta del pubblico ministero, di cui al comma 2, è notificata alla persona sottoposta alle indagini, con l’avviso che entro trenta giorni dalla notificazione può prendere visione degli atti e chiedere di essere sentita dal giudice per le indagini preliminari, anche al fine di dichiarare che non intende fruire dell’amnistia.
    4. L’amnistia non si applica qualora l’imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.
    5. Nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell’articolo 13, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, la declaratoria dell’amnistia è adottata dal giudice congiuntamente alla misura dell’espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni, con ordine di accompagnamento alla frontiera da parte della forza pubblica. Il beneficio dell’amnistia è revocato di diritto laddove, entro dieci anni dall’esecuzione dell’espulsione ai sensi del presente comma, lo straniero sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato.
Art. 5.
(Termine d’efficacia dell’amnistia)
    1. L’amnistia di cui al presente capo ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 16 maggio 2010.
Capo II
INDULTO
Art. 6.
(Indulto)
    1. È concesso indulto nella misura non superiore a quattro anni per le pene detentive e non superiore ad euro 10.329,13 per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.
    2. È altresì concesso indulto nella misura non superiore a cinque anni:
        a) a coloro che risultino affetti dalla patologia derivante da HIV, diagnosticata, su base chimico-ematologica, da apposite Commissioni mediche istituite nell’ambito di ciascun istituto di pena, al secondo stadio dello standard definito dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS);
        b) a coloro che risultino affetti da gravi forme di epatite, di patologie oncologiche o da altre gravi malattie, diagnosticate dalle Commissioni mediche di cui alla lettera a), assolutamente incompatibili con il regime di detenzione carceraria.
    3. Per la concessione dell’indulto di cui al comma 2, il Governo adotta i provvedimenti necessari affinché il Servizio sanitario nazionale garantisca che i soggetti di cui al medesimo comma 2 possano essere sottoposti alle cure richieste per la specificità della loro condizione.
Art. 7.
(Indulto per le pene accessorie e misura dell’espulsione dello straniero)
    1. È concesso indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali è applicato anche solo in parte, l’indulto.
    2. All’indulto di cui al presente capo non si applicano le esclusioni di cui al quinto comma dell’articolo 151 del codice penale.
    3. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell’articolo 13, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il magistrato di sorveglianza dispone con decreto motivato la misura dell’espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni, con ordine di accompagnamento alla frontiera da parte della forza pubblica, al termine del periodo di detenzione nell’ambito del quale sia stato applicato, anche solo in parte, l’indulto. Il magistrato di sorveglianza decide senza formalità, acquisite le informazioni degli organi di polizia sull’identità e sulla nazionalità dello straniero. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.
Art. 8.
(Esclusioni dall’indulto)
    1. L’indulto non si applica alle pene:
        a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:
            1) 285 (devastazione, saccheggio e strage);
            2) 416-bis (associazione di tipo mafioso);
            3) 422 (strage);
            4) 630, primo, secondo e terzo comma (sequestro di persona a scopo di estorsione);
            5) 644 (usura);
            6) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all’ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;
        b) per i delitti previsti dai seguenti articoli del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309:
            1) 73 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope), ove applicate le circostanze aggravanti specifiche di cui all’articolo 80;
            2) 74 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope).
Art. 9.
(Revoca dell’indulto)
    1. Il beneficio dell’indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.
    2. Il beneficio dell’indulto è altresì revocato di diritto laddove, entro dieci anni dall’esecuzione dell’espulsione ai sensi dell’articolo 7, comma 3, lo straniero sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l’esecuzione della pena.
Art. 10.
(Efficacia dell’indulto)
    1. L’indulto di cui al presente capo ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 16 maggio 2010.
Capo III
ENTRATA IN VIGORE
Art. 11.
(Entrata in vigore)
    1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

fonte: Senato.it



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